Art. 13. Finanziamento straordinario al Comune di Aosta 1. In relazione alle ricadute sulla rete viaria della citta' di Aosta, derivanti dalla realizzazione sul territorio comunale delle opere di rilevante interesse regionale di cui al capo II della legge regionale 17 agosto 2004, n. 21 (Disposizioni in materia di opere di rilevante interesse regionale, disciplina del Fondo per speciali programmi di investimento e istituzione del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV). Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), da ultimo modificata dalla legge regionale 28 aprile 2003, n. 13), e ricomprese nel primo piano di interventi. approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 1718/XII dell'11 gennaio 2006, e' riconosciuto al Comune di Aosta un finanziamento straordinario in deroga a quanto disposto dalla legge regionale n. 48/1995. 2. La destinazione del finanziamento e' vincolata alla progettazione e realizzazione di opere ed infrastrutture viarie finalizzate al miglioramento dei collegamenti est ovest e nord-sud della citta'; le modalita' di erogazione sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale. 3. L'onere per l'applicazione del comma 1 e' determinato in euro 4.500.000 per l'anno 2008 (obiettivo programmatico 2.1.105 - capitolo 33744).