Art. 13.
           Finanziamento straordinario al Comune di Aosta

   1.  In  relazione  alle ricadute sulla rete viaria della citta' di
Aosta,  derivanti  dalla  realizzazione sul territorio comunale delle
opere  di rilevante interesse regionale di cui al capo II della legge
regionale  17 agosto 2004, n. 21 (Disposizioni in materia di opere di
rilevante  interesse  regionale,  disciplina  del  Fondo per speciali
programmi  di  investimento e istituzione del Nucleo di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici (NUVV). Modificazioni alla legge
regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di
finanza locale), da ultimo modificata dalla legge regionale 28 aprile
2003,  n.  13), e ricomprese nel primo piano di interventi. approvato
dal  Consiglio  regionale  con deliberazione 1718/XII dell'11 gennaio
2006,   e'   riconosciuto   al   Comune  di  Aosta  un  finanziamento
straordinario  in  deroga  a quanto disposto dalla legge regionale n.
48/1995.
   2.   La   destinazione   del   finanziamento   e'  vincolata  alla
progettazione  e  realizzazione  di  opere  ed  infrastrutture viarie
finalizzate  al  miglioramento  dei collegamenti est ovest e nord-sud
della   citta';   le  modalita'  di  erogazione  sono  stabilite  con
deliberazione della Giunta regionale.
   3.  L'onere  per l'applicazione del comma 1 e' determinato in euro
4.500.000 per l'anno 2008 (obiettivo programmatico 2.1.105 - capitolo
33744).