Art. 17.
Programmi  di  investimento  oggetto di cofinanziamento comunitario e
statale. Modificazione dell'art. 15 della legge regionale n. 32/2007

   1. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione del programma
di investimento, in applicazione dell'iniziativa comunitaria Interreg
IIIA 2000/06 (volet A transfrontaliero Italia - Svizzera), oggetto di
contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo
di  rotazione  statale  di cui, rispettivamente, al regolamento CE n.
1260/1999  e  alla  legge  n.  183/1987,  sono  determinati  in  euro
10.722,99   per  l'anno  2008  (obiettivo  programmatico  2.2.2.17  -
capitolo 25029).
   2. Gli oneri a carico della Regione per l'avvio degli investimenti
da intraprendere in favore della cooperazione territoriale durante il
periodo 2007/2013, determinati, con riferimento al periodo 2008/2010,
in  complessivi  euro  4.000.000  dall'art.  15, comma 7, della legge
regionale   n.   32/2007,  sono  rideterminati  in  complessivi  euro
4.500.000   (obiettivo   programmatico   2.2.2.17   -   cap.  47011),
annualmente cosi' suddivisi:
    a) anno 2008: euro 1.500.000;
    b) anno 2009: euro 1.500.000;
    c) anno 2010: euro 1.500.000.