Art. 17. Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento comunitario e statale. Modificazione dell'art. 15 della legge regionale n. 32/2007 1. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione del programma di investimento, in applicazione dell'iniziativa comunitaria Interreg IIIA 2000/06 (volet A transfrontaliero Italia - Svizzera), oggetto di contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale di cui, rispettivamente, al regolamento CE n. 1260/1999 e alla legge n. 183/1987, sono determinati in euro 10.722,99 per l'anno 2008 (obiettivo programmatico 2.2.2.17 - capitolo 25029). 2. Gli oneri a carico della Regione per l'avvio degli investimenti da intraprendere in favore della cooperazione territoriale durante il periodo 2007/2013, determinati, con riferimento al periodo 2008/2010, in complessivi euro 4.000.000 dall'art. 15, comma 7, della legge regionale n. 32/2007, sono rideterminati in complessivi euro 4.500.000 (obiettivo programmatico 2.2.2.17 - cap. 47011), annualmente cosi' suddivisi: a) anno 2008: euro 1.500.000; b) anno 2009: euro 1.500.000; c) anno 2010: euro 1.500.000.