Art. 18. Disposizioni in materia di personale regionale. Modificazione dell'art. 16 della legge regionale n. 32/2007 1. La dotazione organica della struttura regionale della Valle d'Aosta prevista in 2888 unita' di personale dall'art. 16, comma 1, della legge regionale 32/2007 e' aumentata a 2897 unita' per i nuovi adempimenti attuativi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al titolo II. La copertura dei nuovi posti e' disposta in deroga a quanto stabilito dall'art. 4 della legge regionale n. 32/2007. 2. I limiti di spesa di cui all'art. 16, comma 3, della legge regionale n. 32/2007, definiti in euro 136.252.947 per retribuzioni, indennita' accessorie ed oneri di legge a carico del datore di lavoro, di cui euro 131.444.283 per il personale amministrato dalla Giunta regionale, euro 839.070 per il personale dell'Agenzia del lavoro assunto con contratto di diritto privato ed euro 3.969.594 per il personale dipendente dal Consiglio regionale, sono rideterminati per l'anno 2008 in euro 138.032.947 per retribuzioni, indennita' accessorie ed oneri di legge a carico del datore di lavoro, di cui euro 133.224.283 per il personale amministrato dalla Giunta regionale (obiettivo programmatico 1.2.1. - capitoli 30500, 30501, 30505, 30515, 30520, 30521 e 39020), euro 839.070 per il personale dell'Agenzia del lavoro assunto con contratto di diritto privato (obiettivo programmatico 1.2.1. - capitolo 30631) ed euro 3.969.594 per il personale dipendente dal Consiglio regionale (obiettivo programmatico 1.1.1. - capitolo 20000 parz.), ivi comprese le assunzioni a tempo determinato. 3. La spesa relativa al rinnovo contrattuale del biennio economico 2008/2009. determinata dall'art. 16, comma 5, della legge regionale n. 32/2007. per l'anno 2008, in euro 3.300.000, e' rideterminata in euro 4.000.000 (obiettivo programmatico 1.2.1. - capitolo 30650 parz. e obiettivo programmatico 1.1.1 - capitolo 20000 parz.). 4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce le linee-guida per procedere alla progressiva stabilizzazione del personale precario assunto dall'Amministrazione regionale per fronteggiare esigenze stabili dell'ente, in relazione alle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle disposizioni concernenti le relazioni sindacali. 5. Il personale non dirigenziale assunto a tempo indeterminato, dipendente da amministrazioni o enti pubblici non appartenenti al comparto unico regionale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio presso l'Amministrazione regionale in posizione di comando puo' essere inquadrato in posti vacanti della corrispondente categoria/posizione degli organici di cui all'art. 26, comma 1, della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), previo nulla osta delle amministrazioni o enti di appartenenza. 6. La Giunta regionale e' autorizzata, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge regionale n. 45/1995. a trasformare i profili professionali in cui si articolano le categorie/posizioni, al fine di consentire gli inquadramenti del personale comandato in posizione di corrispondenza rispetto al profilo professionale di appartenenza, nei limiti numerici e di spesa della dotazione organica vigenti. 7. La domanda di inquadramento deve essere presentata alla struttura regionale competente in materia di mobilita' dal dipendente in posizione di comando, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 8. L'inquadramento nel ruolo unico regionale e' subordinato all'accertamento della conoscenza della lingua francese in conformita' alla normativa regionale vigente. 9. In caso di trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alla Regione, all'inquadramento nei ruoli regionali del personale interessato, individuato secondo le modalita' stabilite dalle relative norme di trasferimento, si provvede con legge regionale, la quale prevede la corrispondenza della categoria/posizione di appartenenza rispetto alla categoria/posizione di inquadramento, fatto salvo il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici. dell'anzianita' maturata nell'amministrazione statale di provenienza e la salvaguardia del trattamento economico in godimento all'atto dell'inquadramento. 10. Nelle more dell'adozione del regolamento regionale di cui all'art. 5, comma 3, della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12 (Nuove norme sull'ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale della Valle d'Aosta e sulla disciplina del relativo personale. Modificazione alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e abrogazione di leggi regionali in materia di personale forestale), i requisiti per l'accesso al profilo professionale di armiere sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, in conformita' alla normativa statale vigente in materia di armi ed esplosivi e ai requisiti stabiliti per l'espletamento di analoghe mansioni nei Corpi di polizia dello Stato.