Art. 18.
Disposizioni   in   materia  di  personale  regionale.  Modificazione
            dell'art. 16 della legge regionale n. 32/2007

   1.  La  dotazione  organica  della struttura regionale della Valle
d'Aosta  prevista  in 2888 unita' di personale dall'art. 16, comma 1,
della  legge regionale 32/2007 e' aumentata a 2897 unita' per i nuovi
adempimenti  attuativi derivanti dall'applicazione delle disposizioni
di  cui  al  titolo  II.  La copertura dei nuovi posti e' disposta in
deroga  a  quanto  stabilito  dall'art.  4  della  legge regionale n.
32/2007.
   2.  I  limiti  di  spesa  di cui all'art. 16, comma 3, della legge
regionale  n. 32/2007, definiti in euro 136.252.947 per retribuzioni,
indennita'  accessorie  ed  oneri  di  legge  a  carico del datore di
lavoro,  di  cui euro 131.444.283 per il personale amministrato dalla
Giunta  regionale,  euro  839.070  per  il personale dell'Agenzia del
lavoro assunto con contratto di diritto privato ed euro 3.969.594 per
il  personale  dipendente dal Consiglio regionale, sono rideterminati
per  l'anno  2008  in  euro  138.032.947 per retribuzioni, indennita'
accessorie  ed  oneri  di legge a carico del datore di lavoro, di cui
euro 133.224.283 per il personale amministrato dalla Giunta regionale
(obiettivo  programmatico  1.2.1.  -  capitoli  30500,  30501, 30505,
30515,   30520,  30521  e  39020),  euro  839.070  per  il  personale
dell'Agenzia  del  lavoro  assunto  con  contratto di diritto privato
(obiettivo  programmatico  1.2.1. - capitolo 30631) ed euro 3.969.594
per  il  personale  dipendente  dal  Consiglio  regionale  (obiettivo
programmatico  1.1.1.  -  capitolo  20000  parz.),  ivi  comprese  le
assunzioni a tempo determinato.
   3. La spesa relativa al rinnovo contrattuale del biennio economico
2008/2009.  determinata  dall'art. 16, comma 5, della legge regionale
n.  32/2007.  per l'anno 2008, in euro 3.300.000, e' rideterminata in
euro 4.000.000 (obiettivo programmatico 1.2.1. - capitolo 30650 parz.
e obiettivo programmatico 1.1.1 - capitolo 20000 parz.).
   4.  Entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  la  Giunta  regionale  definisce le linee-guida per procedere
alla  progressiva  stabilizzazione  del  personale  precario  assunto
dall'Amministrazione  regionale  per  fronteggiare  esigenze  stabili
dell'ente,  in  relazione  alle risorse finanziarie disponibili e nel
rispetto delle disposizioni concernenti le relazioni sindacali.
   5.  Il  personale  non dirigenziale assunto a tempo indeterminato,
dipendente  da  amministrazioni  o  enti pubblici non appartenenti al
comparto  unico  regionale  che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, presta servizio presso l'Amministrazione regionale in
posizione  di  comando  puo' essere inquadrato in posti vacanti della
corrispondente categoria/posizione degli organici di cui all'art. 26,
comma  1,  della  legge  regionale  23  ottobre  1995, n. 45 (Riforma
dell'organizzazione   dell'Amministrazione   regionale   della  Valle
d'Aosta  e  revisione  della  disciplina del personale), previo nulla
osta delle amministrazioni o enti di appartenenza.
   6. La Giunta regionale e' autorizzata, ai sensi dell'art. 8, comma
2,  della  legge  regionale  n.  45/1995.  a  trasformare  i  profili
professionali in cui si articolano le categorie/posizioni, al fine di
consentire  gli inquadramenti del personale comandato in posizione di
corrispondenza rispetto al profilo professionale di appartenenza, nei
limiti numerici e di spesa della dotazione organica vigenti.
   7.  La  domanda  di  inquadramento  deve  essere  presentata  alla
struttura regionale competente in materia di mobilita' dal dipendente
in  posizione  di comando, entro trenta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge.
   8.  L'inquadramento  nel  ruolo  unico  regionale  e'  subordinato
all'accertamento   della   conoscenza   della   lingua   francese  in
conformita' alla normativa regionale vigente.
   9. In caso di trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato
alla  Regione,  all'inquadramento  nei  ruoli regionali del personale
interessato,   individuato   secondo  le  modalita'  stabilite  dalle
relative  norme di trasferimento, si provvede con legge regionale, la
quale   prevede   la   corrispondenza  della  categoria/posizione  di
appartenenza  rispetto  alla  categoria/posizione  di  inquadramento,
fatto  salvo  il  riconoscimento,  ai  fini  giuridici  ed economici.
dell'anzianita'  maturata nell'amministrazione statale di provenienza
e  la  salvaguardia  del  trattamento economico in godimento all'atto
dell'inquadramento.
   10.  Nelle  more  dell'adozione  del  regolamento regionale di cui
all'art.  5,  comma  3,  della  legge  regionale 8 luglio 2002, n. 12
(Nuove norme sull'ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale
della  Valle  d'Aosta  e  sulla  disciplina  del  relativo personale.
Modificazione  alla  legge  regionale  23  ottobre  1995,  n.  45,  e
abrogazione  di leggi regionali in materia di personale forestale), i
requisiti  per  l'accesso  al  profilo  professionale di armiere sono
stabiliti  con  deliberazione  della Giunta regionale, in conformita'
alla  normativa  statale vigente in materia di armi ed esplosivi e ai
requisiti stabiliti per l'espletamento di analoghe mansioni nei Corpi
di polizia dello Stato.