Art. 19.
Disposizioni  in  materia di mutui ad interesse agevolato a favore di
persone fisiche nel settore dell'edilizia residenziale. Modificazioni
           all'art. 9 del regolamento regionale n. 1/2002.

   1.  Dopo  la  lettera  b)  del comma 1 dell'art. 9 del regolamento
regionale n. 1/2002, e' aggiunta la seguente:
   «b-bis)   non  aver  beneficiato  di  contributi  o  finanziamenti
pubblici  per  l'acquisto,  la  nuova costruzione o il recupero della
prima  casa  o  non essere comproprietari o contitolari di diritti di
usufrutto  o di abitazione sull'abitazione che e' stata oggetto delle
suddette agevolazioni.».
   2. La lettera b) del comma 2 dell'art. 9 del regolamento regionale
n. 1/2002 e' abrogata.
   3.  Le  parole  «comma 2, lettera b)» riferite all'art. 9. ovunque
esse  ricorrano  nel regolamento regionale n. 1/2002. sono sostituite
dalle parole «comma 1, lettera b-bis)».