Art. 19. Disposizioni in materia di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche nel settore dell'edilizia residenziale. Modificazioni all'art. 9 del regolamento regionale n. 1/2002. 1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'art. 9 del regolamento regionale n. 1/2002, e' aggiunta la seguente: «b-bis) non aver beneficiato di contributi o finanziamenti pubblici per l'acquisto, la nuova costruzione o il recupero della prima casa o non essere comproprietari o contitolari di diritti di usufrutto o di abitazione sull'abitazione che e' stata oggetto delle suddette agevolazioni.». 2. La lettera b) del comma 2 dell'art. 9 del regolamento regionale n. 1/2002 e' abrogata. 3. Le parole «comma 2, lettera b)» riferite all'art. 9. ovunque esse ricorrano nel regolamento regionale n. 1/2002. sono sostituite dalle parole «comma 1, lettera b-bis)».