Art. 20. Trasferimento straordinario all'istituto dell'assegno vitalizio 1. Per l'anno 2008, e' autorizzato il trasferimento straordinario all'Istituto dell'assegno vitalizio di cui alla legge regionale 8 settembre 1999, n. 28 (Interventi per il contenimento della spesa in materia di previdenza dei consiglieri regionali. Costituzione dell'istituto dell'assegno vitalizio. Modificazioni alla legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennita' spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali)), di euro 5.710.100, a copertura dei maggiori oneri derivanti dal calcolo attuariale dei diritti maturati dai consiglieri regionali e dagli ex consiglieri regionali al 31 dicembre 2006 (obiettivo programmatico 1.1.1. - capitolo 20011).