Art. 20.
   Trasferimento straordinario all'istituto dell'assegno vitalizio

   1.  Per l'anno 2008, e' autorizzato il trasferimento straordinario
all'Istituto  dell'assegno  vitalizio  di  cui alla legge regionale 8
settembre  1999, n. 28 (Interventi per il contenimento della spesa in
materia   di   previdenza  dei  consiglieri  regionali.  Costituzione
dell'istituto   dell'assegno   vitalizio.  Modificazioni  alla  legge
regionale  21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennita' spettanti ai
membri   del   Consiglio  e  della  Giunta  e  sulla  previdenza  dei
consiglieri  regionali)), di euro 5.710.100, a copertura dei maggiori
oneri  derivanti  dal  calcolo  attuariale  dei  diritti maturati dai
consiglieri regionali e dagli ex consiglieri regionali al 31 dicembre
2006 (obiettivo programmatico 1.1.1. - capitolo 20011).