Art. 26. Strutture ed apparecchiature sanitarie ospedaliere e territoriali. Modificazione dell'art. 21 della legge regionale n. 32/2007. 1. Il comma 5 dell'art. 21 della legge regionale n. 32/2007 e' sostituito dal seguente: «5. La spesa per l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie e lo sviluppo del sistema informativo aziendale, da trasferire all'Azienda USL, e' determinata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge regionale 24 giugno 1994, n. 31 (Interventi finanziari per l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie), in euro 16.000.000. di cui euro 9.000.000 per l'anno 2008, euro 3.500.000 per l'anno 2009 ed euro 3.500.000 per l'anno 2010 (obiettivo programmatico 2.2.3.02. - capitolo 60445)».