Art. 26.
Strutture  ed  apparecchiature  sanitarie ospedaliere e territoriali.
    Modificazione dell'art. 21 della legge regionale n. 32/2007.

   1.  Il  comma  5  dell'art. 21 della legge regionale n. 32/2007 e'
sostituito dal seguente:
   «5.  La  spesa per l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature
sanitarie  e  lo  sviluppo  del  sistema  informativo  aziendale,  da
trasferire  all'Azienda  USL,  e'  determinata, ai sensi dell'art. 1,
comma  2,  della  legge  regionale  24 giugno 1994, n. 31 (Interventi
finanziari   per   l'adeguamento  tecnologico  delle  apparecchiature
sanitarie),  in  euro  16.000.000.  di  cui euro 9.000.000 per l'anno
2008,  euro  3.500.000  per  l'anno 2009 ed euro 3.500.000 per l'anno
2010 (obiettivo programmatico 2.2.3.02. - capitolo 60445)».