Art. 28.
Fondo  regionale  per le politiche sociali Modificazione dell'art. 24
                    della legge regionale 32/2007

   1.  Il  comma  1  dell'art. 24 della legge regionale n. 32/2007 e'
sostituito dal seguente:
   «1. L'autorizzazione di spesa del Fondo regionale per le politiche
sociali,  istituito  ai  sensi  dell'art.  3  della legge regionale 4
settembre   2001,  n.  18  (Approvazione  del  piano  socio-sanitario
regionale per il triennio 2002/2004), e' determinata, per il triennio
2008/2010, in euro 89.140.000 di cui euro 28.080.000 per l'anno 2008,
euro  30.380.000  per  l'anno 2009 ed euro 30.680.000 per l'anno 2010
(obiettivo  programmatico  2.2.3.03  -  capitoli 61310, 61311, 61312,
61313, 61314, 61315, 61316, 61317, 61318, 61319)».