Art. 28. Fondo regionale per le politiche sociali Modificazione dell'art. 24 della legge regionale 32/2007 1. Il comma 1 dell'art. 24 della legge regionale n. 32/2007 e' sostituito dal seguente: «1. L'autorizzazione di spesa del Fondo regionale per le politiche sociali, istituito ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004), e' determinata, per il triennio 2008/2010, in euro 89.140.000 di cui euro 28.080.000 per l'anno 2008, euro 30.380.000 per l'anno 2009 ed euro 30.680.000 per l'anno 2010 (obiettivo programmatico 2.2.3.03 - capitoli 61310, 61311, 61312, 61313, 61314, 61315, 61316, 61317, 61318, 61319)».