Art. 29. Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) 1. Il trasferimento annuale all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), istituita con legge regionale 4 settembre 1995. n. 41 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unita' sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unita' operativa di microbiologia), autorizzato, per l'anno 2008, in euro 4.500.000 ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge regionale n. 32/2007, e' rideterminato in euro 5.000.000 (obiettivo programmatico 2.2.1.09 - capitolo 67380). 2. Il comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 41/1995 e' sostituito dal seguente: «1. Il Collegio dei revisori dei conti vigila sulla gestione amministrativa e contabile dell'ARPA, esprimendo il suo giudizio. con apposita relazione, sul bilancio di previsione, sul rendiconto generale e sulle variazioni al bilancio di previsione. La relazione del collegio dei revisori dei conti e' allegata al rendiconto generale da presentare alla Giunta regionale e al Direttore generale.».