Art. 29.
      Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA)

   1.   Il   trasferimento   annuale  all'Agenzia  regionale  per  la
protezione  dell'ambiente  (ARPA),  istituita  con  legge regionale 4
settembre  1995.  n.  41  (Istituzione  dell'Agenzia regionale per la
protezione  dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unita'
sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione
e  dell'Unita'  operativa  di microbiologia), autorizzato, per l'anno
2008,  in  euro 4.500.000 ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge
regionale  n.  32/2007, e' rideterminato in euro 5.000.000 (obiettivo
programmatico 2.2.1.09 - capitolo 67380).
   2.  Il  comma  1  dell'art. 16 della legge regionale n. 41/1995 e'
sostituito dal seguente:
   «1.  Il  Collegio  dei  revisori  dei  conti vigila sulla gestione
amministrativa e contabile dell'ARPA, esprimendo il suo giudizio. con
apposita  relazione,  sul  bilancio  di  previsione,  sul  rendiconto
generale  e  sulle variazioni al bilancio di previsione. La relazione
del  collegio  dei  revisori  dei  conti  e'  allegata  al rendiconto
generale   da   presentare  alla  Giunta  regionale  e  al  Direttore
generale.».