Art. 33. Finanziamento degli aiuti diretti alle aziende agricole per l'attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007/2013 1. La Regione assicura, per il tramite dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura per la Regione autonoma Valle d'Aosta/Valle d'Aosta (AREA VdA), il finanziamento degli aiuti previsti dalla misura indennita' compensativa relativa all'anno 2007 di cui al Programma di sviluppo rurale 2007/2013, in attuazione del regolamento (CE) n. 1698/2005, del Consiglio, del 20 settembre 2005. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di euro 5.000.000 (obiettivo programmatico 2.2.2.17 - capitolo 47016).