Art. 33.
Finanziamento   degli   aiuti   diretti  alle  aziende  agricole  per
       l'attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007/2013

   1.  La  Regione  assicura,  per  il  tramite  dell'Agenzia  per le
erogazioni in agricoltura per la Regione autonoma Valle d'Aosta/Valle
d'Aosta  (AREA  VdA),  il  finanziamento  degli  aiuti previsti dalla
misura  indennita'  compensativa  relativa  all'anno  2007  di cui al
Programma di sviluppo rurale 2007/2013, in attuazione del regolamento
(CE) n. 1698/2005, del Consiglio, del 20 settembre 2005.
   2.  Per le finalita' di cui al comma 1, e' autorizzata, per l'anno
2008,  la spesa di euro 5.000.000 (obiettivo programmatico 2.2.2.17 -
capitolo 47016).