Art. 35. Sospensione della disciplina regionale in materia di generi contingentati. Legge regionale 4 agosto 2006, n. 16 1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2008, l'efficacia della legge regionale 4agosto2006, n. 16 (Nuove disposizioni in materia di ripartizione, assegnazione e immissione in consumo dei contingenti di alcool, birra, zucchero e loro derivati in esenzione fiscale di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 623 (Concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti)), e' sospesa.