Art. 35.
Sospensione   della   disciplina   regionale  in  materia  di  generi
         contingentati. Legge regionale 4 agosto 2006, n. 16

   1.  A  far data dall'entrata in vigore della presente legge e sino
al  31  dicembre 2008, l'efficacia della legge regionale 4agosto2006,
n.  16 (Nuove disposizioni in materia di ripartizione, assegnazione e
immissione  in  consumo  dei contingenti di alcool, birra, zucchero e
loro  derivati  in esenzione fiscale di cui alla legge 3 agosto 1949,
n.  623  (Concessione  alla  Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per
determinate merci e contingenti)), e' sospesa.