Art. 37. Museo dell'artigianato valdostano di tradizione. Modificazioni della legge regionale 24 maggio 2007, n. 10 1. Alla lettera f) del comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 24 maggio 2007, n. 10 (Nuova disciplina dell'Istituto Valdôtain de l'artisanat de tradition (IVAT)), sono aggiunte. in fine, le seguenti parole: «, ivi compresa la gestione del Museo dell'artigianato valdostano di tradizione di cui all'art. 2-bis». 2. Dopo l'art. 2 della legge regionale n. 10/2007, e' inserito il seguente: «Art. 2-bis (Museo dell'artigianato valdostano di tradizione). - 1. E' istituito, in Comune di Fenis, il Museo dell'artigianato valdostano di tradizione (MAV), le cui attivita' e modalita' di funzionamento sono stabilite nell'ambito dello statuto dell'IVAT approvato ai sensi dell'art. 9. 2. Al fine di assicurarne la gestione con modalita' coerenti e appropriate rispetto alle attivita' svolte e garantirne lo sviluppo culturale, l'IVAT definisce, con le modalita' di cui all'art. 10, comma 2, la dotazione organica del Museo, alla cui copertura provvede mediante l'inquadramento di personale con rapporto di lavoro regolato dai contratti collettivi nazionali di categoria. 3. L'IVAT provvede al finanziamento del MAV attraverso: a) il contributo regionale; b) i proventi derivanti dalle attivita' del MAV; c) le erogazioni di enti pubblici e privati.». 3. Dopo il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale 10/2007, e' aggiunto il seguente: «3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano al personale inquadrato nell'organico del Museo dell'artigianato valdostano di tradizione di cui all'art. 2-bis. il cui rapporto di lavoro resta ad ogni effetto regolato dai contratti collettivi nazionali di categoria.». 4. L'autorizzazione di spesa per le finalita' di cui alla legge regionale n. 10/2007 e' determinata per il triennio 2008/2010, in complessivi euro 2.620.000 di cui euro 940.000 per l'anno 2008 e 840.000 annui per il 2009 e il 2010 (obiettivo programmatico 2.2.2.10 - capitoli 47545 e 47550). 5. Per l'applicazione del presente articolo, la Giunta regionale e' autorizzata ad apportare con propria deliberazione le occorrenti variazioni di bilancio.