Art. 37.
Museo  dell'artigianato valdostano di tradizione. Modificazioni della
                legge regionale 24 maggio 2007, n. 10

   1.  Alla  lettera f) del comma 3 dell'art. 1 della legge regionale
24  maggio  2007,  n. 10 (Nuova disciplina dell'Istituto Valdôtain de
l'artisanat de tradition (IVAT)), sono aggiunte. in fine, le seguenti
parole:  «,  ivi  compresa  la  gestione  del  Museo dell'artigianato
valdostano di tradizione di cui all'art. 2-bis».
   2.  Dopo l'art. 2 della legge regionale n. 10/2007, e' inserito il
seguente:
   «Art.  2-bis  (Museo dell'artigianato valdostano di tradizione). -
1.  E'  istituito,  in  Comune  di  Fenis,  il Museo dell'artigianato
valdostano  di  tradizione  (MAV),  le  cui  attivita' e modalita' di
funzionamento  sono  stabilite  nell'ambito  dello  statuto dell'IVAT
approvato ai sensi dell'art. 9.
   2.  Al  fine  di  assicurarne la gestione con modalita' coerenti e
appropriate  rispetto  alle attivita' svolte e garantirne lo sviluppo
culturale,  l'IVAT  definisce,  con  le modalita' di cui all'art. 10,
comma 2, la dotazione organica del Museo, alla cui copertura provvede
mediante l'inquadramento di personale con rapporto di lavoro regolato
dai contratti collettivi nazionali di categoria.
   3. L'IVAT provvede al finanziamento del MAV attraverso:
    a) il contributo regionale;
    b) i proventi derivanti dalle attivita' del MAV;
    c) le erogazioni di enti pubblici e privati.».
   3.  Dopo il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale 10/2007, e'
aggiunto il seguente:
   «3-bis.  Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano al
personale   inquadrato   nell'organico   del  Museo  dell'artigianato
valdostano  di  tradizione  di cui all'art. 2-bis. il cui rapporto di
lavoro  resta  ad  ogni  effetto  regolato  dai  contratti collettivi
nazionali di categoria.».
   4.  L'autorizzazione  di  spesa per le finalita' di cui alla legge
regionale  n.  10/2007  e'  determinata per il triennio 2008/2010, in
complessivi  euro  2.620.000  di  cui  euro 940.000 per l'anno 2008 e
840.000 annui per il 2009 e il 2010 (obiettivo programmatico 2.2.2.10
- capitoli 47545 e 47550).
   5.  Per  l'applicazione del presente articolo, la Giunta regionale
e'  autorizzata  ad apportare con propria deliberazione le occorrenti
variazioni di bilancio.