Art. 39.
interventi  finalizzati  alla realizzazione del Polo universitario di
                                Aosta

   1.  In  attuazione  dell'Intesa  di  cui  all'art.  2  del decreto
legislativo  21  settembre  2000,  n.  282 (Norme di attuazione dello
statuto  speciale  della regione Valle d'Aosta in materia di potesta'
legislativa  regionale  inerente  il finanziamento dell'universita' e
l'edilizia  universitaria),  la  Giunta  regionale  e'  autorizzata a
promuovere,  con il Ministero della difesa e le altre amministrazioni
interessate,   accordi   finalizzati   alla  realizzazione  del  Polo
universitario di Aosta negli immobili della caserma Testafochi.
   2.  Per le finalita' di cui al comma 1, la Giunta regionale, anche
nelle  more  della  definitiva acquisizione dei predetti immobili, e'
autorizzata:
    a) ad effettuare gli interventi di adeguamento e ristrutturazione
delle caserme Ramires e Battisti di Aosta e dell'eliporto militare di
Pollein, nonche' a mettere a disposizione dello Stato, per il tramite
dell'Agenzia  del demanio, quattro alloggi di superficie unitaria non
inferiore a 100 metri quadrati;
    b)  a  provvedere  all'espletamento  delle indagini preliminari e
alla  redazione  del  piano  urbanistico  di dettaglio, relativi agli
interventi  di  realizzazione  del  Polo universitario di Aosta nella
caserma  Testafochi,  tenuto  conto  delle  specifiche  problematiche
inerenti alla viabilita' cittadina.
   3.  Gli  alloggi  di  cui  al  comma 2, lettera a), possono essere
realizzati  dalla Regione nell'ambito dei lavori di adeguamento delle
caserme  o  ceduti  a  titolo  gratuito  allo  Stato  per  il tramite
dell'Agenzia  del  demanio, individuandoli tra i beni appartenenti al
patrimonio  immobiliare  regionale o acquistati in favore dello Stato
per il tramite dell'Agenzia del demanio.
   4.  Per  gli  interventi  di cui al comma 2, e' approvata la spesa
complessiva  di  euro  27.900.000, in sei anni, di cui euro 2.900.000
nell'anno   2008   ed   euro   1.000.000  nell'anno  2010  (obiettivo
programmatico  2.2.4.3.,  capitolo  35070  e  obiettivo programmatico
2.2.1.05. - capitolo 51845 parz.).
   5.  Per  l'applicazione del presente articolo, la Giunta regionale
e'  autorizzata  ad apportare con propria deliberazione le occorrenti
variazioni di bilancio.