Art. 39. interventi finalizzati alla realizzazione del Polo universitario di Aosta 1. In attuazione dell'Intesa di cui all'art. 2 del decreto legislativo 21 settembre 2000, n. 282 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia di potesta' legislativa regionale inerente il finanziamento dell'universita' e l'edilizia universitaria), la Giunta regionale e' autorizzata a promuovere, con il Ministero della difesa e le altre amministrazioni interessate, accordi finalizzati alla realizzazione del Polo universitario di Aosta negli immobili della caserma Testafochi. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Giunta regionale, anche nelle more della definitiva acquisizione dei predetti immobili, e' autorizzata: a) ad effettuare gli interventi di adeguamento e ristrutturazione delle caserme Ramires e Battisti di Aosta e dell'eliporto militare di Pollein, nonche' a mettere a disposizione dello Stato, per il tramite dell'Agenzia del demanio, quattro alloggi di superficie unitaria non inferiore a 100 metri quadrati; b) a provvedere all'espletamento delle indagini preliminari e alla redazione del piano urbanistico di dettaglio, relativi agli interventi di realizzazione del Polo universitario di Aosta nella caserma Testafochi, tenuto conto delle specifiche problematiche inerenti alla viabilita' cittadina. 3. Gli alloggi di cui al comma 2, lettera a), possono essere realizzati dalla Regione nell'ambito dei lavori di adeguamento delle caserme o ceduti a titolo gratuito allo Stato per il tramite dell'Agenzia del demanio, individuandoli tra i beni appartenenti al patrimonio immobiliare regionale o acquistati in favore dello Stato per il tramite dell'Agenzia del demanio. 4. Per gli interventi di cui al comma 2, e' approvata la spesa complessiva di euro 27.900.000, in sei anni, di cui euro 2.900.000 nell'anno 2008 ed euro 1.000.000 nell'anno 2010 (obiettivo programmatico 2.2.4.3., capitolo 35070 e obiettivo programmatico 2.2.1.05. - capitolo 51845 parz.). 5. Per l'applicazione del presente articolo, la Giunta regionale e' autorizzata ad apportare con propria deliberazione le occorrenti variazioni di bilancio.