Art. 4. Interventi in materia di finanza locale. Modificazioni dell'art. 6 della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 1. L'ammontare delle risorse finanziarie destinate dall'art. 6, comma 1, della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 (legge finanziaria per gli anni 2008/2010), agli interventi in materia di finanza locale, e' aumentato, per l'anno 2008, della somma di euro 18.611.982,84 in applicazione dell'art. 6-ter della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale). 2. Per l'anno 2008, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale n. 48/1995, una quota dell'importo di cui al comma 1, pari ad euro 4.071.796,11 e' vincolata in un apposito fondo da iscrivere nel settore 2.1.1. (Finanza locale) - obiettivo programmatico 2.1.1.01. - capitolo 20750. 3. Per l'utilizzo del fondo di cui al comma 2, la Giunta regionale e' autorizzata a dispone, con propria deliberazione, su proposta del Presidente della Regione e previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, i prelievi dal fondo e le iscrizioni in capitoli di spesa gia' esistenti ovvero da istituire negli obiettivi programmatici: 2.1.1.01 (Finanza locale - Trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione), 2.1.1.02 (Finanza locale - Trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione) e 2.1.1.03 (Finanza locale - Speciali interventi). 4. La somma di euro 18.611.982,84 e' cosi' ripartita: a) euro 4.071.796,11 al fondo di cui al comma 2; b) euro 5.038.845 agli interventi per programmi di investimento (obiettivo programmatico 2.1.1.03 - capitolo 21245); c) euro 9.501.341,73 ai trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione secondo quanto indicato dal comma 5 (obiettivo programmatico 2.1.02). 5. All'allegato A, di cui all'art. 6, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 32/2007, sono apportate le seguenti modifiche in aumento: capitolo 33670 (legge regionale 24 dicembre 1996, n. 48) euro 549.371; capitolo 37860 (legge regionale 18gennaio 2001, n. 5) euro 3.500.000,00; capitolo 51360 (legge regionale 3gennaio 1990, n. 5) euro 1.100.000,00; capitolo 58400 (legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93) euro 280.000,00; capitolo 58420 (legge regionale 19 maggio 2006, n. 11) euro 50.000,00; capitolo 67116 (legge regionale 4 agosto 2006, n. 18) euro 841.970,73; capitolo 67369 (legge regionale 4 novembre 2005, n. 25) euro 140.000,00; capitolo 68005 (legge regionale 20 novembre 1995, n. 48, art. 6-ter) euro 2.100.000,00; capitolo 65010 (art. 7 della presente legge) euro 360.000,00; capitolo 37861 (art. 8 della presente legge) euro 500.000,00; capitolo 67367 (art. 9 della presente legge) euro 80.000,00.