Art. 4.
Interventi  in  materia  di finanza locale. Modificazioni dell'art. 6
            della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32

   1.  L'ammontare  delle  risorse finanziarie destinate dall'art. 6,
comma  1,  della  legge  regionale  12  dicembre  2007,  n. 32 (legge
finanziaria  per  gli  anni 2008/2010), agli interventi in materia di
finanza  locale,  e'  aumentato, per l'anno 2008, della somma di euro
18.611.982,84  in  applicazione dell'art. 6-ter della legge regionale
20  novembre  1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza
locale).
   2.  Per  l'anno  2008,  in  deroga  a  quanto previsto dalla legge
regionale  n. 48/1995, una quota dell'importo di cui al comma 1, pari
ad  euro  4.071.796,11 e' vincolata in un apposito fondo da iscrivere
nel   settore  2.1.1.  (Finanza  locale)  -  obiettivo  programmatico
2.1.1.01. - capitolo 20750.
   3. Per l'utilizzo del fondo di cui al comma 2, la Giunta regionale
e'  autorizzata a dispone, con propria deliberazione, su proposta del
Presidente  della  Regione  e  previo parere del Consiglio permanente
degli  enti  locali, i prelievi dal fondo e le iscrizioni in capitoli
di   spesa   gia'  esistenti  ovvero  da  istituire  negli  obiettivi
programmatici: 2.1.1.01 (Finanza locale - Trasferimenti senza vincolo
settoriale di destinazione), 2.1.1.02 (Finanza locale - Trasferimenti
con  vincolo settoriale di destinazione) e 2.1.1.03 (Finanza locale -
Speciali interventi).
   4. La somma di euro 18.611.982,84 e' cosi' ripartita:
    a) euro 4.071.796,11 al fondo di cui al comma 2;
    b)  euro  5.038.845 agli interventi per programmi di investimento
(obiettivo programmatico 2.1.1.03 - capitolo 21245);
    c)  euro  9.501.341,73  ai  trasferimenti  finanziari con vincolo
settoriale  di  destinazione  secondo  quanto  indicato  dal  comma 5
(obiettivo programmatico 2.1.02).
   5.  All'allegato  A, di cui all'art. 6, comma 2, lettera c), della
legge  regionale  n. 32/2007, sono apportate le seguenti modifiche in
aumento:
    capitolo  33670  (legge  regionale  24 dicembre 1996, n. 48) euro
549.371;
    capitolo  37860  (legge  regionale  18gennaio  2001,  n.  5) euro
3.500.000,00;
    capitolo  51360  (legge  regionale  3gennaio  1990,  n.  5)  euro
1.100.000,00;
    capitolo  58400  (legge  regionale  15 dicembre 1982, n. 93) euro
280.000,00;
    capitolo  58420  (legge  regionale  19  maggio  2006, n. 11) euro
50.000,00;
    capitolo  67116  (legge  regionale  4  agosto  2006,  n. 18) euro
841.970,73;
    capitolo  67369  (legge  regionale  4  novembre 2005, n. 25) euro
140.000,00;
    capitolo  68005  (legge  regionale  20 novembre 1995, n. 48, art.
6-ter) euro 2.100.000,00;
    capitolo 65010 (art. 7 della presente legge) euro 360.000,00;
    capitolo 37861 (art. 8 della presente legge) euro 500.000,00;
    capitolo 67367 (art. 9 della presente legge) euro 80.000,00.