Art. 40. Interventi in materia di diritto allo studio ordinario. Borse di studio 1. La Regione assicura il finanziamento delle domande finalizzate, ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), all'assegnazione di borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie nell'anno scolastico 2005/2006 per l'istruzione gia' presentate ed utilmente collocate in graduatoria. 2. Per le finalita' di cui al comma i', e' autorizzata la spesa di euro 140.500 per l'anno 2008 (obiettivo programmatico 2.2.4.02 - capitolo 55541).