Art. 40.
Interventi  in  materia  di  diritto  allo studio ordinario. Borse di
                               studio

   1. La Regione assicura il finanziamento delle domande finalizzate,
ai  sensi  della  legge  10  marzo  2000, n. 62 (Norme per la parita'
scolastica  e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione),
all'assegnazione  di borse di studio a sostegno delle spese sostenute
dalle  famiglie  nell'anno scolastico 2005/2006 per l'istruzione gia'
presentate ed utilmente collocate in graduatoria.
   2. Per le finalita' di cui al comma i', e' autorizzata la spesa di
euro  140.500  per  l'anno  2008  (obiettivo programmatico 2.2.4.02 -
capitolo 55541).