Art. 43.
Interventi regionali a sostegno delle attivita' turistico - ricettive
e  commerciali. Modificazioni della legge regionale 4 settembre 2001,
                               n. 19.

   1.  La  lettera a) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 4
settembre   2001,  n.  19  (interventi  regionali  a  sostegno  delle
attivita'  turistico-ricettive  e  commerciali),  e' sostituita dalla
seguente:
   «a)  realizzazione  di  nuove  strutture  alberghiere  e complessi
ricettivi  all'aperto,  nonche'  realizzazione  di  ampliamenti delle
strutture  alberghiere  e  dei  complessi  ricettivi  all'aperto gia'
classificati  ai  sensi  della  normativa  regionale  vigente e delle
strutture   per  l'esercizio  dell'attivita'  di  affittacamere  gia'
autorizzate ai sensi della normativa regionale vigente; ».
   2.  La lettera b) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n.
19/2001 e' sostituita dalla seguente:
   «b)   ristrutturazione,   ammodernamento   e  riqualificazione  di
strutture   alberghiere   e   complessi   ricettivi  all'aperto  gia'
classificati   ai  sensi  della  normativa  regionale  vigente  e  di
strutture   per  l'esercizio  dell'attivita'  di  affittacamere  gia'
autorizzate  ai  sensi  della  normativa  regionale  vigente, nonche'
riorganizzazione dell'attivita' d'impresa; ».
   3.   La   Giunta  regionale,  sentite  le  commissioni  consiliari
competenti,  determina con propria deliberazione le misure massime di
contributo  concedibile  a favore delle iniziative di cui all'art. 4,
comma  1,  lettere  a)  e  b), della legge regionale n. 19/2001, come
modificate dai commi 1 e 2. concernenti l'attivita' di affittacamere.
   4.   L'autorizzazione  di  spesa  per  le  finalita'  della  legge
regionale  n. 19/2001 e' rideterminata per l'anno 2008 in complessivi
euro  11.120.000  (obiettivo  programmatico 2.2.2.13. capitoli 38370,
47850, 64960,65230).