Art. 43. Interventi regionali a sostegno delle attivita' turistico - ricettive e commerciali. Modificazioni della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19. 1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (interventi regionali a sostegno delle attivita' turistico-ricettive e commerciali), e' sostituita dalla seguente: «a) realizzazione di nuove strutture alberghiere e complessi ricettivi all'aperto, nonche' realizzazione di ampliamenti delle strutture alberghiere e dei complessi ricettivi all'aperto gia' classificati ai sensi della normativa regionale vigente e delle strutture per l'esercizio dell'attivita' di affittacamere gia' autorizzate ai sensi della normativa regionale vigente; ». 2. La lettera b) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 19/2001 e' sostituita dalla seguente: «b) ristrutturazione, ammodernamento e riqualificazione di strutture alberghiere e complessi ricettivi all'aperto gia' classificati ai sensi della normativa regionale vigente e di strutture per l'esercizio dell'attivita' di affittacamere gia' autorizzate ai sensi della normativa regionale vigente, nonche' riorganizzazione dell'attivita' d'impresa; ». 3. La Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, determina con propria deliberazione le misure massime di contributo concedibile a favore delle iniziative di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale n. 19/2001, come modificate dai commi 1 e 2. concernenti l'attivita' di affittacamere. 4. L'autorizzazione di spesa per le finalita' della legge regionale n. 19/2001 e' rideterminata per l'anno 2008 in complessivi euro 11.120.000 (obiettivo programmatico 2.2.2.13. capitoli 38370, 47850, 64960,65230).