Art. 45. Contributo ordinario all'Aero Club Valle d'Aosta per l'anno 2008) 1. Il contributo ordinario a favore dell'Aero Club Valle d'Aosta, di cui alla legge regionale 3 aprile 1991, n. 14 (Erogazione di un contributo annuo all'Aero Club Valle d'Aosta per l'esercizio di attivita' turistico-sportive di interesse regionale), puo' essere concesso. per l'anno 2008, anche per lo svolgimento dell'attivita' istituzionale svolta dall'Aero Club al di fuori della Valle d'Aosta, in conseguenza della delocalizzazione delle sedi operative del medesimo ente durante il periodo di chiusura dell'aeroporto regionale Corrado Gex. 2. A tal fine, in considerazione dei maggiori oneri e delle minori entrate relativi alla gestione dell'attivita' istituzionale dell'Aero Club Valle d'Aosta, l'ammontare massimo del contributo ordinario concedibile ai sensi della legge regionale n. 14/1991 a favore dello stesso, e' incrementato per l'anno 2008 di euro 90.000 (obiettivo programmatico 2.2.4.08 - capitolo 66570).