Art. 45.
  Contributo ordinario all'Aero Club Valle d'Aosta per l'anno 2008)

   1.  Il contributo ordinario a favore dell'Aero Club Valle d'Aosta,
di  cui  alla  legge regionale 3 aprile 1991, n. 14 (Erogazione di un
contributo  annuo  all'Aero  Club  Valle  d'Aosta  per l'esercizio di
attivita'  turistico-sportive  di  interesse  regionale), puo' essere
concesso.  per  l'anno  2008, anche per lo svolgimento dell'attivita'
istituzionale  svolta dall'Aero Club al di fuori della Valle d'Aosta,
in  conseguenza  della  delocalizzazione  delle  sedi  operative  del
medesimo ente durante il periodo di chiusura dell'aeroporto regionale
Corrado Gex.
   2. A tal fine, in considerazione dei maggiori oneri e delle minori
entrate relativi alla gestione dell'attivita' istituzionale dell'Aero
Club  Valle  d'Aosta,  l'ammontare  massimo  del contributo ordinario
concedibile  ai sensi della legge regionale n. 14/1991 a favore dello
stesso,  e'  incrementato  per  l'anno 2008 di euro 90.000 (obiettivo
programmatico 2.2.4.08 - capitolo 66570).