Art. 46.
Circolazione  gratuita sui mezzi di trasporto pubblico. Modificazioni
            alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29

   1.  Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 24 della legge regionale
1)  settembre  1997,  n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto
pubblico di linea), le parole: «, in divisa e per motivi di servizio»
sono sostituite dalle seguenti: «, ancorche' non in servizio, purche'
muniti  di  tessera di riconoscimento rilasciata dall'amministrazione
di  appartenenza,  anche  al  fine  di  incrementare  il  livello  di
sicurezza degli altri utenti del servizio:».
   2. La lettera f) del comma 4 dell'art. 24 della legge regionale n.
29/1997 e' abrogata.
   3.  Dopo il comma 4 dell'art. 24 della legge regionale n. 29/1997,
e' inserito il seguente:
   «4-bis.  Le  persone.  a  partire dall'eta' di sessantacinque anni
compiuti,  hanno  diritto  alla  libera  circolazione  sui  mezzi  di
trasporto pubblico.».
   4.  L'onere  derivante  dall'applicazione  dei  commi  2  e  3  e'
determinato   complessivamente,  per  l'anno  2008,  in  euro  40.000
(obiettivo programmatico 2.2.2.14 - capitolo 67775).