Art. 46. Circolazione gratuita sui mezzi di trasporto pubblico. Modificazioni alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 24 della legge regionale 1) settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea), le parole: «, in divisa e per motivi di servizio» sono sostituite dalle seguenti: «, ancorche' non in servizio, purche' muniti di tessera di riconoscimento rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, anche al fine di incrementare il livello di sicurezza degli altri utenti del servizio:». 2. La lettera f) del comma 4 dell'art. 24 della legge regionale n. 29/1997 e' abrogata. 3. Dopo il comma 4 dell'art. 24 della legge regionale n. 29/1997, e' inserito il seguente: «4-bis. Le persone. a partire dall'eta' di sessantacinque anni compiuti, hanno diritto alla libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico.». 4. L'onere derivante dall'applicazione dei commi 2 e 3 e' determinato complessivamente, per l'anno 2008, in euro 40.000 (obiettivo programmatico 2.2.2.14 - capitolo 67775).