Art. 5.
         Fondo per speciali programmi di Investimento(FoSPI)

   1.  La  spesa  per il programma FoSPI 2007/2009 di cui all'art. 20
della  legge  regionale  n.  48/1995, autorizzata complessivamente in
euro  32.736.675,00  (obiettivo  programmatico  2.1.1.03,  cap. 21245
parz.) con legge regionale n. 30/2006 e' cosi' suddivisa per gli anni
2008 e 2009:
    a) anno 2008: euro 11.626.182;
    b) anno 2009: euro 8.588.038.
   2.  Ai  fini  dell'approvazione  e  del finanziamento dei progetti
esecutivi  relativi alle opere inserite nel programma FoSPI 2008/2010
di  cui  all'art.  20  della  legge  regionale  n.  48/1995, la spesa
complessiva  di  euro  32.960.254  (obiettivo  programmatico 2.1.1.03
capitolo  21245 parz.), gia' autorizzata con l'art. 8, comma 2, della
legge regionale 32/2007, e' cosi' suddivisa:
    a) anno 2008: euro 22.901.957;
    b) anno 2009: euro 5.284.872;
    c) anno 2010: euro 4.773.425.
   3.  Ai  fini dell'approvazione del programma FoSPI di cui all'art.
20  della  legge regionale n. 48/1995, la spesa di riferimento per il
triennio  2009/2011,  gia'  determinata  dall'art.  8, comma 4, della
legge regionale n. 32/2007, e' rideterminata in euro 34.824.771 ed e'
indicativamente  suddivisa in euro 16.894.861 per l'anno 2009 ed euro
12.994.071 per l'anno 2010. All'autorizzazione della spesa e alla sua
articolazione   per  annualita',  ai  fini  dell'approvazione  e  del
finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel
programma,  si  provvedera'  con  legge  finanziaria  per il triennio
2009/2011 (obiettivo programmatico 2.1.1.03 - cap. 21245 parz.).