Art. 5. Fondo per speciali programmi di Investimento(FoSPI) 1. La spesa per il programma FoSPI 2007/2009 di cui all'art. 20 della legge regionale n. 48/1995, autorizzata complessivamente in euro 32.736.675,00 (obiettivo programmatico 2.1.1.03, cap. 21245 parz.) con legge regionale n. 30/2006 e' cosi' suddivisa per gli anni 2008 e 2009: a) anno 2008: euro 11.626.182; b) anno 2009: euro 8.588.038. 2. Ai fini dell'approvazione e del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma FoSPI 2008/2010 di cui all'art. 20 della legge regionale n. 48/1995, la spesa complessiva di euro 32.960.254 (obiettivo programmatico 2.1.1.03 capitolo 21245 parz.), gia' autorizzata con l'art. 8, comma 2, della legge regionale 32/2007, e' cosi' suddivisa: a) anno 2008: euro 22.901.957; b) anno 2009: euro 5.284.872; c) anno 2010: euro 4.773.425. 3. Ai fini dell'approvazione del programma FoSPI di cui all'art. 20 della legge regionale n. 48/1995, la spesa di riferimento per il triennio 2009/2011, gia' determinata dall'art. 8, comma 4, della legge regionale n. 32/2007, e' rideterminata in euro 34.824.771 ed e' indicativamente suddivisa in euro 16.894.861 per l'anno 2009 ed euro 12.994.071 per l'anno 2010. All'autorizzazione della spesa e alla sua articolazione per annualita', ai fini dell'approvazione e del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma, si provvedera' con legge finanziaria per il triennio 2009/2011 (obiettivo programmatico 2.1.1.03 - cap. 21245 parz.).