Art. 53. Modificazioni della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 33 1. L'autorizzazione a contrarre uno o piu' prestiti per l'importo massimo di euro 180.000.000 per l'anno 2008, prevista dall'art. 7, comma 1, della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 33 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta per l'anno finanziaria 2008 e per il triennio 2008/2010), e' ridotta all'importo massimo di euro 130.000.000 (capitolo 11150). 2. A seguito della variazione disposta ai sensi dell'art. 51, comma 1, lettera a), sul capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti), l'allegato n. 1 (Elenco dei provvedimenti legislativi che si intendono finanziare con i fondi globali) ai bilanci di previsione per l'anno finanziario 2008 e per il triennio 2008/2010 e' integrato nel modo seguente: «B 1.4. Interventi regionali per il contenimento dei costi dell'energia elettrica - anno 2008 euro 3.000.000». 3. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 33/2007, le parole: «euro 2.416.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2.300.000.000».