Art. 53.
     Modificazioni della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 33

   1.  L'autorizzazione a contrarre uno o piu' prestiti per l'importo
massimo  di  euro  180.000.000 per l'anno 2008, prevista dall'art. 7,
comma  1,  della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 33 (Bilancio di
previsione   della   Regione   autonoma   Valle  d'Aosta  per  l'anno
finanziaria 2008 e per il triennio 2008/2010), e' ridotta all'importo
massimo di euro 130.000.000 (capitolo 11150).
   2.  A  seguito  della  variazione  disposta ai sensi dell'art. 51,
comma  1,  lettera  a),  sul  capitolo  69000  (Fondo  globale per il
finanziamento  di  spese  correnti),  l'allegato  n.  1  (Elenco  dei
provvedimenti  legislativi  che  si  intendono finanziare con i fondi
globali)  ai  bilanci di previsione per l'anno finanziario 2008 e per
il  triennio  2008/2010  e'  integrato  nel  modo  seguente:  «B 1.4.
Interventi  regionali  per  il  contenimento  dei  costi dell'energia
elettrica - anno 2008 euro 3.000.000».
   3.  Al  comma  1  dell'art. 1 della legge regionale n. 33/2007, le
parole:  «euro  2.416.000.000»  sono sostituite dalle seguenti: «euro
2.300.000.000».