Art. 56. Misura delle tasse 1. La tassa automobilistica si applica secondo il tariffario unico nazionale vigente, adeguatamente pubblicizzato a cura della Regione, fatto salvo quanto stabilito dalle disposizioni di cui al presente titolo. 2. La tassa di circolazione e' dovuta in misura fissa per anno solare. Non e' ammesso il rimborso della tassa di circolazione. 3. Entro il 10 novembre di ogni anno la Regione puo' rideterminare, con propria legge, gli importi delle tasse automobilistiche, a valere sui pagamenti da eseguire dal 1° gennaio dell'anno successivo e relativi a periodi fissi posteriori a tale data, in misura compresa tra il 90 e il 110 per cento degli stessi importi vigenti ai sensi del comma 1. Qualora la Regione non provveda entro il termine predetto si intende prorogata la tariffa vigente.