Art. 56.
                         Misura delle tasse

   1. La tassa automobilistica si applica secondo il tariffario unico
nazionale  vigente, adeguatamente pubblicizzato a cura della Regione,
fatto  salvo  quanto  stabilito dalle disposizioni di cui al presente
titolo.
   2.  La  tassa  di  circolazione e' dovuta in misura fissa per anno
solare. Non e' ammesso il rimborso della tassa di circolazione.
   3.   Entro   il   10   novembre  di  ogni  anno  la  Regione  puo'
rideterminare,   con   propria   legge,   gli   importi  delle  tasse
automobilistiche,  a  valere sui pagamenti da eseguire dal 1° gennaio
dell'anno  successivo  e  relativi  a periodi fissi posteriori a tale
data,  in  misura  compresa tra il 90 e il 110 per cento degli stessi
importi vigenti ai sensi del comma 1. Qualora la Regione non provveda
entro il termine predetto si intende prorogata la tariffa vigente.