Art. 58.
                       Modalita' di pagamento

   1.  Per  l'assolvimento  dell'obbligo di pagamento delle tasse, la
Giunta regionale puo' disporre le seguenti modalita' di versamento:
    a)  collegamento  telematico tramite gli uffici postali o a mezzo
di  bollettino di conto corrente postale prefincato per il versamento
eseguito in autotassazione;
    b)   tramite   gli  intermediari  della  riscossione  autorizzati
previsti dalla normativa statale e regionale vigente;
    e)  presso  soggetti  affidatari  dell'attivita'  di  controllo e
riscossione;
    d)  collegamento  telematico  tramite  gli  sportelli della banca
tesoriere della Regione o altre banche convenzionate;
    e) con sistemi di pagamento telefonico o telematico.
   2.  Per  i  versamenti automatizzati presso gli uffici postali, la
Giunta  regionale  puo'  stipulare con Poste italiane S.p.a. apposita
convenzione  per  stabilire  le  modalita'  di  acquisizione dei dati
informativi  del  contribuente,  le forme di garanzia per il corretto
svolgimento  dei  servizi  e  il  collegamento  in via telematica con
l'archivio per la prestazione di ulteriori servizi.
   3. Per la riscossione a mezzo di intermediari della riscossione di
cui  al  comma 1, lettere b) e c), la Giunta regionale puo' stipulare
apposite  convenzioni  con  gli  stessi,  al  fine di disciplinare le
relative condizioni, la periodicita' e le modalita' di riversamento a
favore  della  Regione  delle  somme  riscosse,  oltre  alle forme di
garanzia  e  alle  modalita'  di  collegamento  in via telematica con
l'archivio.
   4.   Il  versamento  diretto  presso  gli  sportelli  della  banca
tesoriere  della  Regione o altre banche convenzionate e' subordinato
all'attivazione del collegamento in via telematica con l'archivio.
   5.  All'atto del versamento, i soggetti abilitati alla riscossione
acquisiscono  i  dati  identificativi del proprietario e del veicolo,
l'importo  versato,  con la relativa data di versamento, e la data di
scadenza   della   tassa.  Le  medesime  informazioni  devono  essere
contenute nell'attestazione di pagamento rilasciata al versante.