Art. 58. Modalita' di pagamento 1. Per l'assolvimento dell'obbligo di pagamento delle tasse, la Giunta regionale puo' disporre le seguenti modalita' di versamento: a) collegamento telematico tramite gli uffici postali o a mezzo di bollettino di conto corrente postale prefincato per il versamento eseguito in autotassazione; b) tramite gli intermediari della riscossione autorizzati previsti dalla normativa statale e regionale vigente; e) presso soggetti affidatari dell'attivita' di controllo e riscossione; d) collegamento telematico tramite gli sportelli della banca tesoriere della Regione o altre banche convenzionate; e) con sistemi di pagamento telefonico o telematico. 2. Per i versamenti automatizzati presso gli uffici postali, la Giunta regionale puo' stipulare con Poste italiane S.p.a. apposita convenzione per stabilire le modalita' di acquisizione dei dati informativi del contribuente, le forme di garanzia per il corretto svolgimento dei servizi e il collegamento in via telematica con l'archivio per la prestazione di ulteriori servizi. 3. Per la riscossione a mezzo di intermediari della riscossione di cui al comma 1, lettere b) e c), la Giunta regionale puo' stipulare apposite convenzioni con gli stessi, al fine di disciplinare le relative condizioni, la periodicita' e le modalita' di riversamento a favore della Regione delle somme riscosse, oltre alle forme di garanzia e alle modalita' di collegamento in via telematica con l'archivio. 4. Il versamento diretto presso gli sportelli della banca tesoriere della Regione o altre banche convenzionate e' subordinato all'attivazione del collegamento in via telematica con l'archivio. 5. All'atto del versamento, i soggetti abilitati alla riscossione acquisiscono i dati identificativi del proprietario e del veicolo, l'importo versato, con la relativa data di versamento, e la data di scadenza della tassa. Le medesime informazioni devono essere contenute nell'attestazione di pagamento rilasciata al versante.