Art. 59.
                           G e s t i o n e

   1.  Per  le  attivita' di gestione delle tasse automobilistiche e'
responsabile la struttura regionale competente in materia di entrate,
di  seguito denominata struttura competente, che vi provvede mediante
la costituzione di una nuova unita' organizzativa.
   2.  La  Giunta  regionale  puo'  affidare,  in tutto o in parte, a
soggetti  terzi,  le  attivita'  inerenti  alla  gestione delle tasse
automobilistiche,  inclusa la costituzione, gestione ed aggiornamento
dell'archivio,  con  procedure  ad  evidenza  pubblica e modalita' da
definire in apposita convenzione che preveda la prestazione di idonee
garanzie.
   3.  Ai  fini  dell'affidamento  a  terzi delle attivita' di cui al
presente articolo, si devono valutare i seguenti elementi:
    a)  possesso del requisito di onorabilita' di cui all'art. 25 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico in materia
bancaria);
    b)   capacita'  finanziaria  adeguata  rispetto  alle  dimensioni
dell'attivita' affidata;
    c)   struttura   organizzativa   in   grado   di   consentire  il
raggiungimento  di  definiti obiettivi di economicita', efficienza ed
efficacia;
    d) possesso di adeguati strumenti informatici e telematici per la
formazione,   l'archiviazione   e   la   trasmissione  dei  documenti
riguardanti la gestione delle tasse, in conformita' a quanto disposto
dalla   legislazione   vigente,  idonei  anche  al  collegamento  con
l'archivio, e con l'archivio nazionale delle tasse automobilistiche.