Art. 59. G e s t i o n e 1. Per le attivita' di gestione delle tasse automobilistiche e' responsabile la struttura regionale competente in materia di entrate, di seguito denominata struttura competente, che vi provvede mediante la costituzione di una nuova unita' organizzativa. 2. La Giunta regionale puo' affidare, in tutto o in parte, a soggetti terzi, le attivita' inerenti alla gestione delle tasse automobilistiche, inclusa la costituzione, gestione ed aggiornamento dell'archivio, con procedure ad evidenza pubblica e modalita' da definire in apposita convenzione che preveda la prestazione di idonee garanzie. 3. Ai fini dell'affidamento a terzi delle attivita' di cui al presente articolo, si devono valutare i seguenti elementi: a) possesso del requisito di onorabilita' di cui all'art. 25 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico in materia bancaria); b) capacita' finanziaria adeguata rispetto alle dimensioni dell'attivita' affidata; c) struttura organizzativa in grado di consentire il raggiungimento di definiti obiettivi di economicita', efficienza ed efficacia; d) possesso di adeguati strumenti informatici e telematici per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione dei documenti riguardanti la gestione delle tasse, in conformita' a quanto disposto dalla legislazione vigente, idonei anche al collegamento con l'archivio, e con l'archivio nazionale delle tasse automobilistiche.