Art. 6. Deroga all'art. 12, comma 2, lettera d) del regolamento regionale 27 maggio 2002, n. 1 1. Limitatamente all'anno 2008, sono finanziabili gli acquisti di immobili da adibire a prima abitazione stipulati anche in deroga a quanto previsto all'art. 12, comma 2, lettera d) del regolamento regionale 27 maggio 2002, n. 1 (Norme per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche nel settore dell'edilizia residenziale. Abrogazione del regolamento regionale 25 agosto 1997. n. 3), a condizione che il triennio ivi indicato sia venuto a scadere nel periodo ricompreso dal 1° gennaio 2007 al 21 ottobre 2007 e la domanda di mutuo sia presentata entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.