Art. 6.
Deroga  all'art. 12, comma 2, lettera d) del regolamento regionale 27
                          maggio 2002, n. 1

   1.  Limitatamente all'anno 2008, sono finanziabili gli acquisti di
immobili  da  adibire  a prima abitazione stipulati anche in deroga a
quanto  previsto  all'art.  12,  comma  2, lettera d) del regolamento
regionale  27 maggio 2002, n. 1 (Norme per la concessione di mutui ad
interesse   agevolato   a  favore  di  persone  fisiche  nel  settore
dell'edilizia  residenziale. Abrogazione del regolamento regionale 25
agosto  1997.  n.  3),  a condizione che il triennio ivi indicato sia
venuto  a  scadere  nel  periodo ricompreso dal 1° gennaio 2007 al 21
ottobre 2007 e la domanda di mutuo sia presentata entro il termine di
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.