Art. 61.
                           R e c u p e r o

   1. Per recupero si intende la procedura amministrativa finalizzata
alla  riscossione  della tassa non assolta, a seguito delle verifiche
eseguite  dalla  struttura  competente,  direttamente o tramite terzi
incaricati.
   2.  Ai  fini  del  recupero.  la  struttura  competente  invia  al
contribuente,  nei  termini  di legge, l'avviso di accertamento. Tale
avviso  puo'  essere preceduto da comunicazioni a carattere informale
inviate al contribuente, al fine di invitarlo a fornire i chiarimenti
necessari o a produrre i documenti mancanti.
   3.  Il  soggetto  terzo  incaricato  puo'  essere collegato in via
telematica con l'archivio.