Art. 61. R e c u p e r o 1. Per recupero si intende la procedura amministrativa finalizzata alla riscossione della tassa non assolta, a seguito delle verifiche eseguite dalla struttura competente, direttamente o tramite terzi incaricati. 2. Ai fini del recupero. la struttura competente invia al contribuente, nei termini di legge, l'avviso di accertamento. Tale avviso puo' essere preceduto da comunicazioni a carattere informale inviate al contribuente, al fine di invitarlo a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti. 3. Il soggetto terzo incaricato puo' essere collegato in via telematica con l'archivio.