Art. 62. S a n z i o n i 1. Per le violazioni delle norme relative al pagamento delle tasse si osservano le disposizioni contenute nei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662), n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e n. 473 (Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonche' di altri tributi indiretti, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662). 2. Non si procede all'irrogazione delle previste sanzioni qualora il mancato o non corretto assolvimento dell'obbligazione tributaria sia da imputare ad errori di aggiornamento degli archivi informatici.