Art. 62.
                           S a n z i o n i

   1. Per le violazioni delle norme relative al pagamento delle tasse
si  osservano  le  disposizioni  contenute nei decreti legislativi 18
dicembre  1997,  n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali
in  materia  di  imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di
riscossione  dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q),
della  legge 23 dicembre 1996, n. 662), n. 472 (Disposizioni generali
in  materia  di  sanzioni  amministrative  per le violazioni di norme
tributarie,  a  norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre
1996,  n.  662)  e n. 473 (Revisione delle sanzioni amministrative in
materia  di  tributi  sugli  affari,  sulla produzione e sui consumi,
nonche'  di  altri tributi indiretti, a norma dell'art. 3, comma 133,
lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662).
   2.  Non si procede all'irrogazione delle previste sanzioni qualora
il  mancato  o non corretto assolvimento dell'obbligazione tributaria
sia da imputare ad errori di aggiornamento degli archivi informatici.