Art. 63.
                   Rimborso tassa automobilistica)

   1.  E'  ammesso  il rimborso della tassa automobilistica versata e
non dovuta nel caso di:
    a)   doppio  versamento  effettuato  dal  medesimo  soggetto,  in
relazione allo stesso veicolo;
    b)  versamento  effettuato  in misura eccedente rispetto a quella
dovuta;
    c)  versamento  non  dovuto da parte del soggetto che richiede il
rimborso.
   2. Le modalita' del rimborso sono definite con deliberazione della
Giunta regionale.