Art. 63. Rimborso tassa automobilistica) 1. E' ammesso il rimborso della tassa automobilistica versata e non dovuta nel caso di: a) doppio versamento effettuato dal medesimo soggetto, in relazione allo stesso veicolo; b) versamento effettuato in misura eccedente rispetto a quella dovuta; c) versamento non dovuto da parte del soggetto che richiede il rimborso. 2. Le modalita' del rimborso sono definite con deliberazione della Giunta regionale.