Art. 65.
     Modificazione della legge regionale 27 febbraio 1998, n. 7

   1.  Dopo il comma 8 dell'art. 13 della legge regionale 27 febbraio
1998.   n.   7  (Ripartizione  e  distribuzione  dei  contingenti  di
carburanti  e  lubrificanti  in  esenzione  fiscale),  e' aggiunto il
seguente:
   «8-bis.L'assegnazione   di  carburante  in  esenzione  fiscale  e'
sospesa  nei  confronti dei beneficiari che non sono in regola con il
pagamento  delle  tasse  automobilistiche  segnalati  dai  competenti
uffici alla banca dati di cui all'art. 4.».