Art. 65. Modificazione della legge regionale 27 febbraio 1998, n. 7 1. Dopo il comma 8 dell'art. 13 della legge regionale 27 febbraio 1998. n. 7 (Ripartizione e distribuzione dei contingenti di carburanti e lubrificanti in esenzione fiscale), e' aggiunto il seguente: «8-bis.L'assegnazione di carburante in esenzione fiscale e' sospesa nei confronti dei beneficiari che non sono in regola con il pagamento delle tasse automobilistiche segnalati dai competenti uffici alla banca dati di cui all'art. 4.».