Art. 66. Disposizioni finanziarie 1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente titolo e' determinato in euro 750.000 per l'anno 2008 e in annui euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2009. 2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2008 e di quello pluriennale per il triennio 2008/2010 negli obiettivi programmatici: 1.2.1. (Personale per il funzionamento dei servizi regionali), 1.3.1. (Funzionamento dei servizi regionali), 2.1.5. (Programmi di informatizzazione di interesse regionale), 2.1.6.01. (Consulenze. incarichi e studi) e 3.2 (Altri oneri non ripartibili). 3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede: a) per l'anno 2008 mediante l'utilizzo delle risorse iscritte negli stessi bilanci: 1) nell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) per euro 550.000, a valere sull'apposito accantonamento previsto al punto A.4. dell'allegato n. 1 ai bilanci stessi; 2) nell'obiettivo programmatico 1.2.1. al capitolo 30500 (Trattamento economico a tutto il personale regionale) per euro 200.000; b) per gli anni 2009 e 2010 mediante l'iscrizione di una maggiore entrata di annui euro 1.500.000, sul capitolo 1370 (quote fisse di ripartizione sul gettito delle tasse di circolazione sui veicoli a motore e rimorchi immatricolati in Valle d'Aosta di cui all'art. 3 lettera H) della legge 26 novembre 1981, n. 690) della parte entrata del bilancio pluriennale 2008/2010 derivante dalla maggiore compartecipazione alle tasse automobilistiche ed alle relative sanzioni in applicazione dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 13/2008. 4. Per l'applicazione del presente titolo, la Giunta regionale e' autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.