Art. 67. Disposizioni transitorie e finali 1. Le attivita' di riscossione relative alle tasse automobilistiche, dovute sino al 31 dicembre 2008 ovvero con termine per il pagamento al 31 gennaio 2009, restano di competenza dell'Amministrazione finanziaria statale. 2. In sede di prima applicazione, e comunque dal 1° gennaio 2009 sino al 31 dicembre 2010, le attivita' e le funzioni di cui agli articoli 2, comma 1, 3, commi 1 e 3, e 4, del decreto del Ministro delle finanze del 25 novembre 1998, n. 418 (Regolamento recante norme peri il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali), possono essere affidate, a mezzo convenzione da approvare con deliberazione della Giunta regionale, all'Amministrazione finanziaria dello Stato, con rimborso dei relativi costi sostenuti e dell'ammontare dei rimborsi effettuati. 3. Per tutto quanto non disciplinato dal presente titolo, si applica la normativa statale vigente in materia.