Art. 67.
                  Disposizioni transitorie e finali

   1.    Le    attivita'   di   riscossione   relative   alle   tasse
automobilistiche,  dovute sino al 31 dicembre 2008 ovvero con termine
per   il   pagamento  al  31  gennaio  2009,  restano  di  competenza
dell'Amministrazione finanziaria statale.
   2.  In  sede di prima applicazione, e comunque dal 1° gennaio 2009
sino  al  31  dicembre  2010,  le attivita' e le funzioni di cui agli
articoli  2,  comma  1, 3, commi 1 e 3, e 4, del decreto del Ministro
delle finanze del 25 novembre 1998, n. 418 (Regolamento recante norme
peri il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni
in   materia  di  riscossione,  accertamento,  recupero,  rimborsi  e
contenzioso  relative  alle  tasse  automobilistiche  non  erariali),
possono  essere  affidate,  a  mezzo  convenzione  da  approvare  con
deliberazione della Giunta regionale, all'Amministrazione finanziaria
dello   Stato,   con   rimborso   dei   relativi  costi  sostenuti  e
dell'ammontare dei rimborsi effettuati.
   3.  Per  tutto  quanto  non  disciplinato  dal presente titolo, si
applica la normativa statale vigente in materia.