Art. 7.
Assegnazione  di  fondi  per  l'erogazione dei contributi di cui alla
                legge regionale 26 maggio1998, n. 36

   1. Nelle more dell'approvazione del piano triennale per l'edilizia
residenziale di cui all'art. 2 della legge regionale 26 ottobre 2007,
n.  28 (Disposizioni di riordino in materia di edilizia residenziale.
Modificazioni  alla legge regionale 8ottobre 1973, n. 33), per l'anno
2008  e'  autorizzato,  con  deliberazione della Giunta regionale, il
prelievo  di  euro 300.000 dal capitolo 50900 (Fondo regionale per le
politiche  abitative) da destinare alla concessione dei contributi di
cui all'art. 3 della legge regionale 26 maggio 1998, n. 36 (Norme per
la   costituzione   e   il  funzionamento  del  Fondo  regionale  per
l'abitazione).