Art. 8.
Piani  di edilizia scolastica. Modificazione dell'art. 11 della legge
                        regionale n. 32/2007

   1.  Il  comma  2  dell'art. 11 della legge regionale n. 32/2007 e'
sostituito dal seguente:
   «2.Alla  realizzazione  degli interventi inseriti nei piani di cui
al  comma  1  provvedono  direttamente  gli  enti  locali interessati
mediante:
    a)  risorse  regionali,  in  deroga a quanto disposto dalla legge
regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di
finanza  locale),  considerato  l'interesse generale ad assicurare la
messa  in  sicurezza e l'adeguamento a norma degli edifici scolastici
non  oltre  il  termine  di  cui  all'art.  6,  comma  l, della legge
regionale n. 15/2007;
    b)  risorse  derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di
destinazione di cui al titolo V della legge regionale n. 48/1995».