Art. 8. Piani di edilizia scolastica. Modificazione dell'art. 11 della legge regionale n. 32/2007 1. Il comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 32/2007 e' sostituito dal seguente: «2.Alla realizzazione degli interventi inseriti nei piani di cui al comma 1 provvedono direttamente gli enti locali interessati mediante: a) risorse regionali, in deroga a quanto disposto dalla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), considerato l'interesse generale ad assicurare la messa in sicurezza e l'adeguamento a norma degli edifici scolastici non oltre il termine di cui all'art. 6, comma l, della legge regionale n. 15/2007; b) risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge regionale n. 48/1995».