Art. 9. Trasferimento finanziario per il personale addetto allo sportello unico degli enti locali 1. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite ai Comuni dalla legge regionale 9 aprile 2003, n. 11 (Disposizioni concernenti l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi e l'istituzione dello sportello unico per le attivita' produttive), e' autorizzato, per l'anno 2008, un trasferimento finanziario per sostenere l'onere del relativo personale addetto alle attivita' di istruttoria. 2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si provvede mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge regionale n. 48/1995. 3. Il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 e' effettuato agli enti locali che, per conto di tutti i comuni della Regione, svolgono le attivita' di istruttoria afferenti ai servizi di sportello unico. 4. L'erogazione del trasferimento di cui al presente articolo e' effettuata sulla base di criteri e modalita' stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, adottata d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali. 5. L'onere per l'applicazione del comma 1 e' determinato complessivamente, per l'anno 2008, in euro 360.000 (obiettivo programmatico 2.1.1.02 - capitolo 65010).