Art. 9.
Trasferimento  finanziario  per  il  personale addetto allo sportello
                       unico degli enti locali

   1.  Per  lo  svolgimento delle funzioni attribuite ai Comuni dalla
legge  regionale  9  aprile  2003,  n.  11  (Disposizioni concernenti
l'esercizio  delle funzioni amministrative in materia di insediamenti
produttivi  e  l'istituzione  dello  sportello unico per le attivita'
produttive),  e'  autorizzato,  per  l'anno  2008,  un  trasferimento
finanziario per sostenere l'onere del relativo personale addetto alle
attivita' di istruttoria.
   2.  Al  finanziamento  dell'onere  di  cui al comma 1, si provvede
mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di
destinazione di cui al titolo V della legge regionale n. 48/1995.
   3.  Il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 e' effettuato
agli  enti  locali  che,  per  conto di tutti i comuni della Regione,
svolgono   le  attivita'  di  istruttoria  afferenti  ai  servizi  di
sportello unico.
   4.  L'erogazione  del trasferimento di cui al presente articolo e'
effettuata   sulla   base   di  criteri  e  modalita'  stabiliti  con
deliberazione  della  Giunta  regionale,  adottata  d'intesa  con  il
Consiglio permanente degli enti locali.
   5.   L'onere   per  l'applicazione  del  comma  1  e'  determinato
complessivamente,   per  l'anno  2008,  in  euro  360.000  (obiettivo
programmatico 2.1.1.02 - capitolo 65010).