(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna parti I e
                    II n. 3 del 25 gennaio 2008)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                        Esercizio provvisorio

   1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 della legge regionale 2
agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e
di  contabilita'  della  Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione
delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11, e 9
giugno  1999,  n.  23),  e'  autorizzato  l'esercizio provvisorio del
bilancio della Regione per l'anno 2008 per un periodo non superiore a
un mese, dal 1 al 31 gennaio 2008.
   2. Ai sensi dell'art. 29, comma 2, della legge n. 11 del 2006, gli
impegni  e  i  pagamenti  di spesa non possono superare un dodicesimo
dello  stanziamento previsto per ciascuna unita' previsionale di base
dello  stato di previsione della spesa della proposta di bilancio per
l'anno 2008 presentato al Consiglio regionale.
   3.  Gli  impegni  e  i  pagamenti  di spesa disposti sul conto dei
residui prescindono dalla limitazione di cui al comma 2.
   4.  Il  limite  di  cui  al comma 2 non si applica, altresi', alle
spese  obbligatorie  e  tassativamente  regolate  dalla  legge  e non
suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi; tale
deroga  e'  da  intendersi  riferita  a  tutti i casi in cui le norme
vigenti  dispongono  in  ordine  all'entita'  e  alla  scadenza delle
erogazioni.
   5.  Il  limite  di cui al comma 2 non si applica, infine, ai fondi
per  la  riassegnazione  dei residui perenti di cui all'art. 26 della
legge  regionale  n. 11 del 2006, nonche' agli altri fondi di riserva
di cui all'art. 24 della stessa legge regionale.