(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna parti I e II n. 3 del 25 gennaio 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Esercizio provvisorio 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilita' della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11, e 9 giugno 1999, n. 23), e' autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2008 per un periodo non superiore a un mese, dal 1 al 31 gennaio 2008. 2. Ai sensi dell'art. 29, comma 2, della legge n. 11 del 2006, gli impegni e i pagamenti di spesa non possono superare un dodicesimo dello stanziamento previsto per ciascuna unita' previsionale di base dello stato di previsione della spesa della proposta di bilancio per l'anno 2008 presentato al Consiglio regionale. 3. Gli impegni e i pagamenti di spesa disposti sul conto dei residui prescindono dalla limitazione di cui al comma 2. 4. Il limite di cui al comma 2 non si applica, altresi', alle spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi; tale deroga e' da intendersi riferita a tutti i casi in cui le norme vigenti dispongono in ordine all'entita' e alla scadenza delle erogazioni. 5. Il limite di cui al comma 2 non si applica, infine, ai fondi per la riassegnazione dei residui perenti di cui all'art. 26 della legge regionale n. 11 del 2006, nonche' agli altri fondi di riserva di cui all'art. 24 della stessa legge regionale.