Art. 11. Norma finanziaria 1. Il finanziamento del fondo di rotazione di cui all'art. 6, ivi comprese le spese di gestione, e' assicurato, in coerenza con il bilancio regionale, nell'ambito delle risorse previste dal piano di indirizzo generale integrato di cui all'art. 31 della legge regionale n. 32/2002. 2. Le risorse di cui al comma 1, ammontano per il triennio 2008-2010 a 5 milioni di euro annui e fanno riferimento alle previsioni di cui al piano di indirizzo generale integrato approvato con deliberazione del consiglio regionale 20 settembre 2006, n. 93 (piano di indirizzo generale integrato 2006-2010, di cui all'art. 31 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 «Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro»), e stanziate sulla unita' previsionale di base (UPB) 612 «Lavoro - Spese correnti» del bilancio di previsione 2008 e pluriennale a legislazione vigente 2008-2010. 3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.