Art. 11.

                          Norma finanziaria



   1.  Il finanziamento del fondo di rotazione di cui all'art. 6, ivi
comprese  le  spese  di  gestione,  e' assicurato, in coerenza con il
bilancio  regionale,  nell'ambito delle risorse previste dal piano di
indirizzo generale integrato di cui all'art. 31 della legge regionale
n. 32/2002.
   2.  Le  risorse  di  cui  al  comma  1,  ammontano per il triennio
2008-2010  a  5  milioni  di  euro  annui  e  fanno  riferimento alle
previsioni  di cui al piano di indirizzo generale integrato approvato
con  deliberazione  del  consiglio regionale 20 settembre 2006, n. 93
(piano  di indirizzo generale integrato 2006-2010, di cui all'art. 31
della  legge  regionale  26  luglio  2002,  n.  32 «Testo unico della
normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento,  formazione professionale e lavoro»), e stanziate sulla
unita'  previsionale  di base (UPB) 612 «Lavoro - Spese correnti» del
bilancio  di  previsione  2008  e  pluriennale a legislazione vigente
2008-2010.
   3.  Agli  oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge
di bilancio.