Art. 12. Abrogazioni 1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni regionali: a) legge regionale 26 aprile 1993, n. 27 (agevolazioni per la creazione di nuove imprese a sostegno dell'imprenditoria giovanile); b) legge regionale 22 dicembre 1994, n. 106 (modificazioni ed interpretazione autentica della legge regionale 26 aprile 1993, n. 27 «Agevolazioni per la creazione di nuove imprese a sostegno dell'imprenditoria giovanile»); c) l'art. 2 della legge regionale l1 agosto 1995, n. 87 (liquidazione del fondo speciale rischi di cui alle leggi regionali n. 62/1990, 27/1993 e 61/1995. Destinazione delle risorse della Regione Toscana al fondo ordinario rischi della Fidi Toscana S.p.A. di cui alla legge regionale 5 giugno 1974, n. 32. Modificazioni alla legge regionale n. 27/1993). La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 29 aprile 2008 MARTINI La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 22 aprile 2008.