Art. 12.

                             Abrogazioni



   1.  Alla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, sono
abrogate le seguenti leggi e disposizioni regionali:
    a)  legge  regionale  26  aprile 1993, n. 27 (agevolazioni per la
creazione di nuove imprese a sostegno dell'imprenditoria giovanile);
    b)  legge  regionale  22  dicembre 1994, n. 106 (modificazioni ed
interpretazione autentica della legge regionale 26 aprile 1993, n. 27
«Agevolazioni   per   la   creazione  di  nuove  imprese  a  sostegno
dell'imprenditoria giovanile»);
    c)  l'art.  2  della  legge  regionale  l1  agosto  1995,  n.  87
(liquidazione  del  fondo speciale rischi di cui alle leggi regionali
n.  62/1990,  27/1993  e  61/1995.  Destinazione  delle risorse della
Regione  Toscana  al fondo ordinario rischi della Fidi Toscana S.p.A.
di  cui alla legge regionale 5 giugno 1974, n. 32. Modificazioni alla
legge regionale n. 27/1993).
   La  presente  legge  e'  pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Toscana.
    Firenze, 29 aprile 2008
                               MARTINI

La presente  legge  e'  stata approvata dal consiglio regionale nella
   seduta del 22 aprile 2008.