Art. 7.

                              Controlli



   1.  La  Regione esercita il controllo in ordine alla realizzazione
dei  progetti di sviluppo tecnologico per cui siano state concesse le
agevolazioni di cui alla presente legge.
   2.  Ai  fini di cui al comma 1, la Regione puo' disporre controlli
ed  ispezioni  presso le imprese, informandone con congruo anticipo i
soggetti interessati.
   3.  Nel  corso  dei tre anni successivi alla chiusura del piano di
rientro,  i soggetti beneficiari tengono a disposizione della Regione
tutta la documentazione relativa alle agevolazioni ricevute.