Art. 9.

                      Regolamento di attuazione



   1.  Entro  centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  la Regione approva un regolamento di attuazione che
stabilisce:
    a)  i  criteri per la determinazione del potenziale di sviluppo a
contenuto tecnologico e innovativo dei progetti, di cui all'art. 1;
    b) le spese ammissibili per investimenti materiali e immateriali;
    c) l'importo minimo e massimo del finanziamento;
    d)  le  modalita'  di  gestione  del  fondo  di  rotazione di cui
all'art. 6;
    e)  le  modalita'  di  individuazione  del soggetto gestore delle
agevolazioni previste all'art. 5;
    f)  la  riduzione e la revoca delle agevolazioni nel rispetto dei
principi di cui all'art. 8;
    g)  i  controlli  in  merito all'attuazione delle finalita' della
presente legge, nel rispetto dei principi di cui all'art. 7;
    h)  le  modalita'  di  raccordo  con  le banche dati regionali al
servizio delle imprese.