Art. 2. Partecipazione alle attivita' dell'Osservatorio 1. Alle attivita' dell'Osservatorio concorrono, in forma permanente, le strutture regionali competenti in materia di turismo, l'Agenzia regionale di promozione turistica, le autonomie locali e le associazioni regionali di categoria maggiormente rappresentative nel settore del turismo. 2. La Giunta regionale, per la realizzazione delle attivita' di cui all'art. 7 della legge regionale n. 18/2006, si avvale, in via permanente, della collaborazione di Sviluppumbria S.p.A., con funzioni di coordinamento, e dell'Universita' degli studi di Perugia/Centro di studi superiori sul turismo di Assisi. 3. Alle attivita' di cui al comma 2, al fine di garantire la conformita' dei dati e delle elaborazioni regionali agli standard nazionali, partecipa l'Istituto nazionale ricerche turistiche - ISNART, previa intesa della Giunta regionale con Unioncamere Umbria.