Art. 2.
           Partecipazione alle attivita' dell'Osservatorio

1.  Alle attivita' dell'Osservatorio concorrono, in forma permanente,
le  strutture  regionali  competenti in materia di turismo, l'Agenzia
regionale   di   promozione  turistica,  le  autonomie  locali  e  le
associazioni  regionali di categoria maggiormente rappresentative nel
settore  del  turismo.  2.  La Giunta regionale, per la realizzazione
delle  attivita'  di cui all'art. 7 della legge regionale n. 18/2006,
si  avvale,  in via permanente, della collaborazione di Sviluppumbria
S.p.A., con funzioni di coordinamento, e dell'Universita' degli studi
di Perugia/Centro di studi superiori sul turismo di Assisi.
3.  Alle  attivita'  di  cui  al  comma  2,  al  fine di garantire la
conformita'  dei  dati  e  delle elaborazioni regionali agli standard
nazionali,  partecipa  l'Istituto  nazionale  ricerche  turistiche  -
ISNART, previa intesa della Giunta regionale con Unioncamere Umbria.