Art. 3. Funzionamento dell'Osservatorio 1. Per favorire lo svolgimento e il coordinamento delle attivita' di competenza dell'Osservatorio, e' istituito, con deliberazione della Giunta regionale, il Comitato di indirizzo e sorveglianza composto da: a) tre rappresentanti della Direzione della Giunta regionale competente in materia di turismo, designati dalla Giunta regionale; b) un rappresentante designato dalla Agenzia di promozione turistica; c) tre rappresentanti designati dal Consiglio delle autonomie locali; d) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni regionali di categoria maggiormente rappresentative nel settore del turismo. 2. I componenti del Comitato durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. 3. Il Comitato di indirizzo e sorveglianza svolge, in particolare, le seguenti funzioni: a) elabora un programma triennale delle attivita' dell'Osservatorio nonche' i relativi piani attuativi annuali da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale; b) elabora e propone indirizzi per lo svolgimento delle attivita' dell'Osservatorio; c) monitora l'andamento delle attivita' di cui alle lettere a) e b) ai fini della valutazione degli esiti. 4. La partecipazione al Comitato di indirizzo e sorveglianza non comporta oneri a carico del bilancio regionale.