Art. 3.
                   Funzionamento dell'Osservatorio

1.  Per favorire lo svolgimento e il coordinamento delle attivita' di
competenza  dell'Osservatorio,  e' istituito, con deliberazione della
Giunta  regionale,  il  Comitato di indirizzo e sorveglianza composto
da:  a)  tre  rappresentanti  della  Direzione della Giunta regionale
competente in materia di turismo, designati dalla Giunta regionale;
b) un rappresentante designato dalla Agenzia di promozione turistica;
c) tre rappresentanti designati dal Consiglio delle autonomie locali;
d)  tre  rappresentanti  designati  congiuntamente dalle associazioni
regionali  di  categoria maggiormente rappresentative nel settore del
turismo.
2.  I  componenti  del  Comitato  durano in carica tre anni e possono
essere riconfermati.
3. Il Comitato di indirizzo e sorveglianza svolge, in particolare, le
seguenti funzioni:
a)  elabora  un programma triennale delle attivita' dell'Osservatorio
nonche'   i   relativi   piani   attuativi   annuali   da  sottoporre
all'approvazione della Giunta regionale;
b)  elabora  e  propone  indirizzi per lo svolgimento delle attivita'
dell'Osservatorio;
c)  monitora  l'andamento delle attivita' di cui alle lettere a) e b)
ai fini della valutazione degli esiti.
4.  La  partecipazione  al  Comitato  di indirizzo e sorveglianza non
comporta oneri a carico del bilancio regionale.