Art. 5. Finanziamento delle attivita' 1. Agli oneri finanziari connessi alla realizzazione delle attivita' dell'Osservatorio si provvede ai sensi dell'art. 102, comma 3 della legge regionale n. 18/2006. 2. Al finanziamento delle attivita' dell'Osservatorio concorrono inoltre le risorse messe a disposizione dai soggetti di cui all'art. 2, commi 2 e 3, eventuali finanziamenti statali o comunitari, nonche' eventuali ulteriori risorse messe a disposizione da altri soggetti pubblici e privati, quali gli Istituti di credito.