Art. 5.
                    Finanziamento delle attivita'

1.  Agli oneri finanziari connessi alla realizzazione delle attivita'
dell'Osservatorio  si  provvede ai sensi dell'art. 102, comma 3 della
legge  regionale  n.  18/2006.  2.  Al  finanziamento delle attivita'
dell'Osservatorio  concorrono inoltre le risorse messe a disposizione
dai  soggetti di cui all'art. 2, commi 2 e 3, eventuali finanziamenti
statali  o  comunitari,  nonche'  eventuali ulteriori risorse messe a
disposizione da altri soggetti pubblici e privati, quali gli Istituti
di credito.