Art. 6.
          Rapporti con l'Osservatorio nazionale sul turismo

1.  L'Osservatorio stabilisce relazioni permanenti con l'Osservatorio
nazionale sul turismo, di cui all'art. 12 della legge 14 maggio 2005,
n.  80, con particolare riferimento alla elaborazione degli standard.
A  tal fine, si attiene ai parametri definiti a livello nazionale per
garantire   la   compatibilita'   nel  tempo  e  nello  spazio  delle
informazioni  raccolte  ed  elaborate.  Il presente regolamento sara'
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a
chiunque  spetti  di osservarlo e di farlo osservare come regolamento
della Regione Umbria.
Perugia, 9 agosto 2007
                             LIVIANTONI