Art. 6. Rapporti con l'Osservatorio nazionale sul turismo 1. L'Osservatorio stabilisce relazioni permanenti con l'Osservatorio nazionale sul turismo, di cui all'art. 12 della legge 14 maggio 2005, n. 80, con particolare riferimento alla elaborazione degli standard. A tal fine, si attiene ai parametri definiti a livello nazionale per garantire la compatibilita' nel tempo e nello spazio delle informazioni raccolte ed elaborate. Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria. Perugia, 9 agosto 2007 LIVIANTONI