Art. 10 Piano straordinario per la residenzialita' universitaria nella citta' di Cagliari 1. L'Ersu di Cagliari, al fine di soddisfare il fabbisogno abitativo studentesco, accelerando e razionalizzando la spesa degli stanziamenti statali e regionali specificatamente finalizzati in un quadro di programmazione unitaria, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, e' autorizzato a predispone un Piano straordinario per la residenzialita' universitaria nella citta' di Cagliari. 2. Il Piano di cui al comma 1, fatto salvo il mantenimento delle strutture esistenti coerenti con i requisiti di cui al presente articolo, ai fini del rinnovo del patrimonio immobiliare dell'Ente, del contenimento delle spese di gestione dei servizi e del miglioramento qualitativo delle condizioni di vita degli studenti, prevede la polarizzazione delle residenze e delle strutture di servizio culturale, sportivo e di ristorazione in prossimita' dei principali poli universitari cittadini. 3. Il. Piano predisposto ai sensi dei commi l e 2, corredato dai progetti preliminari delle opere, e' trasmesso a cura del Presidente della Regione al Comune di Cagliari ed agli altri soggetti interessati ai fini e per gli effetti di cui all'art. 34 del decreto legislativo n. 267 del 2000. 4. Al fine di dare copertura finanziaria agli interventi del presente art. sono rimodulate tutte le risorse non liquidate alla data di entrata in vigore della presente legge, fatti salvi gli impegni pluriennali derivanti da mutui o rateizzazioni, stanziate dalla legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio), art. 37, comma 7, dalla legge regionale n. 1 del 1999, art. 28, e dalla legge regionale n. 3 del 2008, art. 3, nonche' gli stanziamenti di cui alle deliberazioni CIPE n. 35/2005 e n. 3/2006, assegnati ai sensi della legge 30 giugno 1998, n. 208 (Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse) e ricompresi nell'Accordo di programma quadro «Istruzione». L'Ersu di Cagliari e' autorizzato, nel rispetto delle procedure di cui alla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali), alla dismissione, in permuta o vendita, degli immobili del proprio patrimonio che non rappresentino piu' risorse strumentali strategiche rispetto alle proprie finalita' istituzionali ovvero non siano coerenti con il Piano di cui al comma 1. 5. Sono fatte salve, con l'eccezione di far ricorso alle ulteriori transazioni, le disposizioni di cui all'art. 25 della legge regionale n. 4 del 2006 con le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole «almeno 1.000» sono sostituite dalle parole «almeno 500»; b) alla lettera a) del comma 2, le parole da «e la realizzazione» fino a «anche» sono sostituite dalle parole «per un importo pari a euro 35.000.000»; c) la lettera c) del comma 2 e' soppressa.