Art. 10 
 
Piano straordinario per la residenzialita' universitaria nella citta'
                             di Cagliari 
 
    1. L'Ersu di  Cagliari,  al  fine  di  soddisfare  il  fabbisogno
abitativo studentesco, accelerando e razionalizzando la  spesa  degli
stanziamenti statali e regionali specificatamente finalizzati  in  un
quadro   di   programmazione   unitaria,   entro   sessanta    giorni
dall'approvazione della presente legge, e' autorizzato  a  predispone
un Piano straordinario per  la  residenzialita'  universitaria  nella
citta' di Cagliari. 
    2. Il Piano di cui al comma 1, fatto salvo il mantenimento  delle
strutture esistenti coerenti con  i  requisiti  di  cui  al  presente
articolo, ai fini del rinnovo del patrimonio  immobiliare  dell'Ente,
del  contenimento  delle  spese  di  gestione  dei  servizi   e   del
miglioramento qualitativo delle condizioni di  vita  degli  studenti,
prevede la  polarizzazione  delle  residenze  e  delle  strutture  di
servizio culturale, sportivo e di  ristorazione  in  prossimita'  dei
principali poli universitari cittadini. 
    3. Il. Piano predisposto ai sensi dei commi l e 2, corredato  dai
progetti preliminari delle opere, e' trasmesso a cura del  Presidente
della  Regione  al  Comune  di  Cagliari  ed  agli   altri   soggetti
interessati ai fini e per gli effetti di cui all'art. 34 del  decreto
legislativo n. 267 del 2000. 
    4. Al fine di dare  copertura  finanziaria  agli  interventi  del
presente art. sono rimodulate tutte le  risorse  non  liquidate  alla
data di entrata in vigore  della  presente  legge,  fatti  salvi  gli
impegni pluriennali derivanti da  mutui  o  rateizzazioni,  stanziate
dalla legge regionale 24 dicembre  1998,  n.  37  (Norme  concernenti
interventi finalizzati all'occupazione e allo  sviluppo  del  sistema
produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio),
art. 37, comma 7, dalla legge regionale n. 1 del  1999,  art.  28,  e
dalla legge regionale n. 3 del 2008, art. 3, nonche' gli stanziamenti
di cui alle deliberazioni CIPE n. 35/2005 e n. 3/2006,  assegnati  ai
sensi della legge 30 giugno 1998, n. 208 (Attivazione  delle  risorse
preordinate dalla legge  finanziaria  per  l'anno  1998  al  fine  di
realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione  di  un  Fondo
rotativo  per  il   finanziamento   dei   programmi   di   promozione
imprenditoriale nelle aree depresse)  e  ricompresi  nell'Accordo  di
programma quadro «Istruzione». L'Ersu di Cagliari e' autorizzato, nel
rispetto delle procedure di cui alla legge regionale 15 maggio  1995,
n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti,  istituti
ed aziende regionali), alla dismissione, in permuta o vendita,  degli
immobili del proprio patrimonio che non  rappresentino  piu'  risorse
strumentali strategiche rispetto alle proprie finalita' istituzionali
ovvero non siano coerenti con il Piano di cui al comma 1. 
    5.  Sono  fatte  salve,  con  l'eccezione  di  far  ricorso  alle
ulteriori transazioni, le disposizioni di cui all'art. 25 della legge
regionale n. 4 del 2006 con le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 1 le parole «almeno 1.000»  sono  sostituite  dalle
parole «almeno 500»; 
      b)  alla  lettera  a)  del  comma  2,  le  parole  da   «e   la
realizzazione» fino a «anche» sono sostituite dalle  parole  «per  un
importo pari a euro 35.000.000»; 
      c) la lettera c) del comma 2 e' soppressa.