Art. 4 Politiche attive del lavoro 1. Gli interventi previsti dalla legge regionale n. 3 del 2008, art. 6, comma 1, lettera b), destinati alla realizzazione di azioni sperimentali e a progetti mirati di inserimento e reinserimento lavorativo, anche di lavoratori disoccupati, in mobilita' o in cassa integrazione, provenienti da situazioni di crisi occupazionale, e quelli della legge regionale n. 1 del 2009, art. 3, comma 1.2, finalizzati al mantenimento dei livelli occupativi in particolari settori interessati da situazioni di crisi, sono individuati e attuati dalla Regione, tramite accordi promossi dall'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, di cui siano partecipi le organizzazioni sindacali e datoriali e i soggetti pubblici e privati interessati, con il ricorso alle forme pattizie previste dalla legge regionale n. 40 del 1990, art. 24. 2. La Regione, con deliberazione della Giunta regionale, si avvale per l'attuazione degli interventi di cui al comma I, ove lo ritenga necessario, anche in deroga alle vigenti normative, degli enti, aziende e agenzie regionali e/o istituite con legge regionale e delle societa' controllate o partecipate dalla Regione. A tal fine si applicano le disposizioni di cui al titolo III della legge regionale n. 40 del 1990, e i relativi accordi sono pubblicati entro dieci giorni dalla loro stipula nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna (BURAS). 3. Ai fini della massima accelerazione della spesa si provvede al finanziamento delle azioni e dei progetti mirati, previsti nel comma 1, tramite il fondo regionale per l'occupazione e con erogazioni entro le misure consentite dalla normativa comunitaria che non necessitino di preventiva notifica all'Unione europea. La Giunta regionale e' autorizzata ad apportare le variazioni di bilancio necessarie anche in funzione dell'impegno integrale delle risorse disponibili in materia di lavoro.