Art. 4 
 
                     Politiche attive del lavoro 
 
    1. Gli interventi previsti dalla legge regionale n. 3  del  2008,
art. 6, comma 1, lettera b), destinati alla realizzazione  di  azioni
sperimentali e a  progetti  mirati  di  inserimento  e  reinserimento
lavorativo, anche di lavoratori disoccupati, in mobilita' o in  cassa
integrazione, provenienti da situazioni  di  crisi  occupazionale,  e
quelli della legge regionale n.  1  del  2009,  art.  3,  comma  1.2,
finalizzati al mantenimento dei  livelli  occupativi  in  particolari
settori interessati  da  situazioni  di  crisi,  sono  individuati  e
attuati dalla  Regione,  tramite  accordi  promossi  dall'Assessorato
regionale  del  lavoro,  formazione  professionale,  cooperazione   e
sicurezza sociale, di cui siano partecipi le organizzazioni sindacali
e datoriali e i soggetti  pubblici  e  privati  interessati,  con  il
ricorso alle forme pattizie previste dalla legge regionale n. 40  del
1990, art. 24. 
    2. La Regione,  con  deliberazione  della  Giunta  regionale,  si
avvale per l'attuazione degli interventi di cui al comma  I,  ove  lo
ritenga necessario, anche in deroga  alle  vigenti  normative,  degli
enti, aziende e agenzie regionali e/o istituite con legge regionale e
delle societa' controllate o partecipate dalla Regione. A tal fine si
applicano le disposizioni di cui al titolo III della legge  regionale
n. 40 del 1990, e i relativi  accordi  sono  pubblicati  entro  dieci
giorni dalla loro stipula  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione
Sardegna (BURAS). 
    3. Ai fini della massima accelerazione della spesa si provvede al
finanziamento delle azioni e dei progetti mirati, previsti nel  comma
1, tramite il fondo regionale  per  l'occupazione  e  con  erogazioni
entro le  misure  consentite  dalla  normativa  comunitaria  che  non
necessitino di preventiva  notifica  all'Unione  europea.  La  Giunta
regionale e' autorizzata  ad  apportare  le  variazioni  di  bilancio
necessarie anche in funzione  dell'impegno  integrale  delle  risorse
disponibili in materia di lavoro.