Art. 5 
 
                  Ambiente e governo del territorio 
 
    1.  Per  la  gestione,  il  completamento   e   la   manutenzione
migliorativa,  adeguativa  e  correttiva  del   Sistema   informativo
territoriale e' autorizzata la spesa di  euro  1.500.000  per  l'anno
2009 e di euro 3.500.000 per ciascuno degli anni 2010,  2011  e  2012
(UPB S04.09.006). 
    2. Il programma di spesa previsto dalla legge regionale n. 2  del
2007,  art.  12,  comma  8,  finalizzato  all'informatizzazione   dei
catasti,  e'  attuato   dall'Amministrazione   regionale   attraverso
progetti a favore dei comuni. 
    3. Al fine di favorire l'attuazione  delle  previsioni  contenute
negli atti di pianificazione strategica  regolarmente  approvati,  e'
autorizzata, in conto dell'UPB 501.06.001, la spesa di euro 2.350.000
per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011  e  2012,  finalizzata  alla
concessione di contributi a  favore  dei  comuni  per  gli  studi  di
fattibilita' e  per  la  progettazione  preliminare  delle  opere  di
maggiore impatto  economico-sociale  previste  nei  rispettivi  piani
strategici. La Giunta regionale,  su  proposta  dell'Assessore  degli
enti locali, finanze ed urbanistica, entro sessanta giorni dalla data
di  approvazione  della  presente  legge,  approva  i  criteri  e  le
modalita' di assegnazione dei  contributi  e  identifica  i  relativi
meccanismi di monitoraggio. E' ammessa la presentazione di un massimo
di tre istanze da parte di ogni ente locale. Costituiscono condizioni
per l'ottenimento del contributo: 
      a) la dimostrazione dell'impatto socio-economico dell'opera; 
      b) il cofinanziamento comunale fino alla concorrenza di  almeno
il 30 per cento degli oneri per  la  progettazione  e  gli  studi  di
fattibilita'. 
    Il limite massimo  di  contribuzione  riferito  ad  ogni  singola
progettazione preliminare e' fissato in euro 180.000. 
    4. Al fine di sostenere la lotta  all'abusivismo  edilizio  e  la
vigilanza sul territorio, la Regione promuove attivita'  di  supporto
tecnico, logistico e operativo a favore dei comuni  nell'espletamento
delle competenze loro attribuite per legge;  per  tali  finalita'  e'
autorizzata  una  spesa  valutata  in   euro   250.000   annui   (UPB
S04.09.003). 
    5. Al fine dell'attuazione del Piano paesaggistico  regionale  e'
autorizzata la spesa di euro 3.500.000 per ciascuno degli anni  2009,
2010, 2011  e  2012  destinata  alle  attivita'  di  predisposizione,
divulgazione e diffusione di linee guida, manuali ed altri  strumenti
operativi a supporto dell'attuazione  del  piano  paesaggistico  (UPB
S04.09.003). 
    6. Dopo il comma 4 dell'art. 6 della legge  regionale  14  maggio
1984, n. 22 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive) e'
aggiunto il seguente: 
    «4-bis. Nei campeggi  non  e'  richiesto  il  titolo  abilitativo
edilizio per gli allestimenti mobili di pernottamento che  conservano
i  meccanismi  di  rotazione  in   funzione,   non   sono   collegati
permanentemente al terreno e i cui allacciamenti  alla  rete  idrica,
elettrica e fognaria sono amovibili in qualsiasi momento.». 
    7. Alla lettera i) del comma  2  dell'art.  10  bis  della  legge
regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e  la  tutela  del
territorio regionale), dopo le parole «gli interventi» sono  aggiunte
«relativi alla realizzazione delle pertinenze di cui all'art. 817 del
Codice civile, quelli». 
    8. Dopo il comma 3 dell'art. 8 della legge regionale 25  novembre
2004,  n.  8  (Norme  urgenti  di  provvisoria  salvaguardia  per  la
pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale) e'
aggiunto il seguente: 
    «3-bis. Le correzioni dei tematismi e degli elementi  descrittivi
e  cartografici  relativi  alle  componenti  di  paesaggio,  ai  beni
paesaggistici  ed  ai   beni   identitari   individuati   dal   Piano
paesaggistico regionale, anche a seguito  di  motivata  proposta  del
comune, sono effettuate dalla Regione  mediante  deliberazione  della
Giunta regionale da pubblicarsi sul  BURAS  e  della  quale  e'  data
pubblicita' sul sito istituzionale della Regione.». 
    9. Per assicurare la gestione della Rete natura  2000  attribuita
alle regioni dal decreto del Presidente  della  Repubblica  12  marzo
2003, n.  120  (Regolamento  recante  modifiche  ed  integrazioni  al
decreto del Presidente della Repubblica 8  settembre  1997,  n.  357,
concernente  attuazione  della  direttiva  92/43/CEE  relativa   alla
conservazione degli habitat naturali e  seminaturali,  nonche'  della
flora e della fauna selvatiche), articoli 3, 4, 7, 8 e 9,  e  per  la
concessione di contributi ai soggetti/enti gestori e' autorizzata  la
spesa di euro 500.000 per il 2009 e di euro  1.000.000  per  ciascuno
degli anni 2010 e 2011 (UPB S04.08.001). 
    10. Per l'attuazione del progetto CAMP Italia per la Sardegna  e'
autorizzata, a favore della  Agenzia  regionale  Conservatoria  delle
coste della Sardegna, la spesa aggiuntiva di euro 300.000 per  l'anno
2009 e di euro 700.000 per l'anno 2010, quale  cofinanziamento  degli
interventi previsti nel memorandum sottoscritto  da  UNEP  (Programma
ambiente delle Nazioni unite), dal Ministero  dell'ambiente  e  dalla
Regione Sardegna (UPB S04.04.002). 
    11. Per garantire il pagamento dei maggiori oneri  retributivi  a
seguito dell'approvazione  del  contratto  collettivo  nazionale  del
lavoro (CCNL) di comparto e del contratto  integrativo  regionale  di
lavoro (CIRL) e l'assolvimento degli  oneri  derivanti  dai  cantieri
avviati in attuazione alle previsioni normative  di  cui  alla  legge
regionale 29 aprile 2003, n. 3 (Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e pluriennale  della  Regione  -  legge  finanziaria
2003), e' autorizzata, per l'anno 2009, la spesa complessiva di  euro
6.950.000 quale integrazione del contributo  erogato  per  lo  stesso
anno a favore dell'Ente foreste della Sardegna (UPB S04.08.007). 
    12. Per le finalita' previste dalla  legge  regionale  n.  l  del
2009, art. 4, comma 34, e' autorizzata, nell'anno  2009,  l'ulteriore
spesa di euro 4.000.000 (UPB S04.03.004). 
    13. Per le finalita' di cui alla legge regionale n. 19 del  2006,
art. 7, comma l, e  art.  12,  comma  2,  e'  autorizzata  una  spesa
valutata  in  euro  100.000  annui  per  le  spese  di  funzionamento
dell'Autorita' di bacino (UPB S01.03.003). 
    14. Nel comma 33 dell'art. 7 della legge regionale n. 3 del 2008,
il  riferimento  all'UPB  S04.01.003,   e'   sostituito   con   l'UPB
SO4.01.001. 
    15. E' autorizzata la spesa di euro 250.000  per  ciascuno  degli
anni 2009 e 2010 finalizzata ad attivita' di  studio  e  monitoraggio
dello stato di qualita' delle acque, nonche' per  lo  sviluppo  della
pianificazione di bacino con riferimento  agli  adempimenti  previsti
dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2000/60/CE,
del 23 ottobre 2000, e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152
(Norme in materia ambientale) (UPB S04.02.001). 
    16. E' autorizzata la spesa di euro 250.000  per  ciascuno  degli
anni 2009 e 2010 finalizzata ad attivita' di studio e monitoraggio in
materia di difesa del suolo e delle coste, nonche'  per  lo  sviluppo
della pianificazione  di  bacino  con  riferimento  agli  adempimenti
previsti dalla direttiva del Parlamento europeo e  del  Consiglio  n.
2007/60/CE, del 23 ottobre 2007, e del decreto legislativo n. 152 del
2006 (UPB S04.03.003). 
    17.  Per   l'attuazione   degli   interventi   conseguenti   alle
disposizioni previste dalla legge regionale n. 4 del 2006,  art.  22,
comma 16, e dalla legge regionale n. 2 del 2007, art. 15,  comma  10,
diretti alla realizzazione  della  scuola  di  formazione  del  Corpo
forestale e di vigilanza ambientale della  Sardegna,  e'  autorizzata
nell'anno 2009 la spesa di euro 5.000.000 (UPB S02.02.004). 
    18. Il comma 10 dell'art. 5 della legge regionale n. 3 del  2008,
e' sostituito dal seguente: 
    «10. Per la realizzazione di interventi di politiche di  sviluppo
e   per   incentivare   l'occupazione   nel    settore    ambientale,
l'Amministrazione  regionale,  previa  sottoscrizione   di   appositi
accordi di programma con  gli  enti  locali  interessati  volti  alla
costituzione o alla gestione di aree  protette,  o  al  completamento
degli interventi dei piani  di  gestione  dei  SIC,  avviati  con  le
risorse POR 2000-2006, e'  autorizzata  a  finanziare  interventi  di
tutela, ove  prioritariamente  sono  impiegati,  nel  rispetto  delle
vigenti  disposizioni  in  materia  di  collocamento,  i   lavoratori
disoccupati residenti nei comuni  sottoscrittori  dell'intesa  o  dei
SIC.  Per  le  finalita'  del  presente  comma  sono  utilizzate   le
disponibilita'  sussistenti  in  conto  dell'UPB   504.08.002   (cap.
SC04.1753).». 
    19. Per assicurare la salvaguardia della fauna selvatica ferita o
in  difficolta'  e,  in  particolare,  le  attivita'   di   recupero,
trasporto,   riabilitazione   e   rilascio,   in   attuazione   delle
disposizioni previste nella legge regionale 29  luglio  1998,  n.  23
(Norme per la protezione della  fauna  selvatica  e  per  l'esercizio
della caccia in Sardegna), e successive modifiche ed integrazioni, e'
autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di euro 400.000, da trasferire
alle province e agli enti facenti parte della Rete regionale  per  la
conservazione della fauna marina (mammiferi e tartarughe marine) (UPB
SO4.08.016). 
    20. Nella legge regionale  18  maggio  2006,  n.  6  (Istituzione
dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna
- ARPAS) sono introdotte le seguenti modifiche: 
      a) la lettera c) del comma 1 dell'art. 2  e'  sostituita  dalla
seguente: 
      «c) a contribuire alla  gestione,  nell'ambito  del  tavolo  di
coordinamento  diretto  dalla  Regione,   del   sistema   informativo
ambientale regionale (SIRA), per  i  moduli  applicativi  inerenti  i
processi operativi di interesse dell'Agenzia e, in tale ambito,  alla
raccolta   sistematica,   alla   registrazione,   alla   validazione,
all'elaborazione  ed  alla   massima   divulgazione   dei   dati   ed
informazioni rilevanti sotto il profilo  della  prevenzione  e  della
protezione ambientale e territoriale;»; 
      b) dopo la lettera c) del comma I dell'art. 2  e'  aggiunta  la
seguente: 
      «c-bis) a fornire, con continuita', tutti i dati  di  rilevanza
ambientale in proprio  possesso  e/o  derivanti  dai  propri  compiti
istituzionali, necessari per il  popolamento  e  l'aggiornamento  del
SIRA, secondo i formati, le regole  di  conformita'  e  le  modalita'
indicati dalla Regione;»; 
      c) la lettera d) del comma 1 dell'art. 2  e'  sostituita  dalla
seguente: 
      «d) alla realizzazione, in coordinamento  con  la  Regione,  ed
alla gestione delle reti  di  monitoraggio  e  di  altri  sistemi  di
indagine, anche ai fini della  valutazione  del  rapporto  tra  stato
dell'ambiente e salute delle popolazioni;»; 
      d) dopo la lettera d) del comma 1 dell'art. 2  e'  aggiunta  la
seguente: 
      «d-bis) a utilizzare per la propria attivita' di  monitoraggio,
ispezione e controllo, il SIRA, al quale collabora per  la  gestione,
unitamente alla Regione stessa;»; 
      e) il comma 1 dell'art. 4,  il  cui  titolo  e'  modificato  in
«Sistema informativo», e' sostituito dal seguente: 
    «1. Per lo svolgimento delle attivita' di cui alle lettere  c)  e
d) del comma 1 dell'art. 2,  l'ARPAS  utilizza  e  contribuisce  alla
gestione, nell'ambito  del  tavolo  di  coordinamento  diretto  dalla
Regione, dei  moduli  inerenti  i  processi  operativi  di  interesse
dell'Agenzia, come organizzati entro il  SI-RA,  che  comprende,  tra
l'altro: 
      a) i sistemi informativi e le reti di  monitoraggio  ambientale
esistenti, sia regionali che degli altri enti pubblici; a tale  scopo
l'ARPAS provvede, se necessario, a proporne, nell'ambito  del  tavolo
di coordinamento diretto dalla  Regione,  la  loro  integrazione,  il
potenziamento e l'adeguamento; 
      b) i sistemi informativi e le reti di  monitoraggio  ambientale
la cui realizzazione risulti programmata o in corso di  realizzazione
da parte della  Regione  e  degli  altri  enti  pubblici  al  momento
dell'entrata in vigore della presente legge.»; 
      f) i commi 2 e 3 dell'art. 6 sono sostituiti dai seguenti: 
    «2.  Il  controllo  preventivo  e'  esercitato   dell'Assessorato
regionale della difesa dell'ambiente, tramite il competente  servizio
ai sensi della legge regionale 15 maggio  1995,  n.  14,  ed  ha  per
oggetto gli atti da essa indicati all'art. 3. Inoltre,  il  controllo
si  estende  agli  atti  attinenti  le  procedure   concorsuali,   la
costituzione di rapporti di lavoro e l'attribuzione di  incarichi  di
consulenza. 
    3. Il controllo di cui al comma 2 e' di legittimita' e di merito.
Il controllo di legittimita' consiste nel giudizio sulla  conformita'
dell'atto rispetto a disposizioni  legislative  e  regolamentari.  Il
controllo di merito ha natura  di  atto  di  alta  amministrazione  e
consiste  nella  valutazione  della   coerenza   dell'atto   adottato
dall'azienda rispetto agli indirizzi della programmazione  regionale,
alle regole di buona amministrazione e alle  direttive  della  Giunta
regionale.»"; 
      g) dopo il comma 3 dell'art. 6 sono aggiunti i seguenti: 
    «3-bis. Qualora  l'ente  non  provveda  all'adozione  degli  atti
obbligatori  per  legge  o  di  quelli   richiesti   dal   competente
Assessorato, previa diffida a  provvedere  entro  trenta  giorni,  la
Giunta regionale su  proposta  dell'Assessore  nomina  commissari  ad
acta. 
    3-ter. Alla tabella A allegata alla legge  regionale  n.  14  del
1995, dopo il «n. 16) Ente foreste della Sardegna» sono  aggiunti  il
«n. 17) Conservatoria delle coste  della  Sardegna»  ed  il  «n.  18)
ARPAS».». 
    21. Al comma 25 dell'art. 1 della legge regionale n. 3 del  2008,
come modificato dalla lettera b) del comma 5 dell'art. 4 della  legge
regionale n. 1 del 2009, dopo  le  parole  «Autorizzazione  integrata
ambientale (AIA)» sono aggiunte le seguenti "autorizzazione unica per
i  nuovi  impianti  di  smaltimento  e  di  recupero  dei  rifiuti  e
autorizzazioni  in  ipotesi  particolari   ai   sensi   del   decreto
legislativo  n.  152  del  2006,  articoli   208   e   210,   nonche'
l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi  dell'art.  269
del medesimo  decreto  legislativo  e  la  valutazione  di  incidenza
ambientale.». 
    22. E' autorizzata, nell'anno 2009, a favore del  CRAL  regionale
la spesa di euro 100.000 per il restauro e la messa  in  norma  degli
edifici  di  proprieta'  regionale  concessi  in  uso  al  CRAL  (UPB
S01.05.001). 
    23. In attesa dell'approvazione di una legge  regionale  organica
in materia di valutazione ambientale strategica e di  valutazione  di
impatto ambientale sono adottate integralmente  le  disposizioni  del
decreto legislativo n. 152 del  2006,  come  modificato  dal  decreto
legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni  correttive
ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante
norme in materia ambientale), ed e' abrogato l'art.  31  della  legge
regionale n. 1 del 1999. Gli impianti industriali per  la  produzione
di energia mediante lo sfruttamento del vento sono assoggettati  alle
procedure di valutazione di impatto ambientale  ovunque  localizzati.
Gli impianti eolici con potenza complessiva inferiore o uguale a 1 MW
sono sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilita'  alla
procedura di valutazione di impatto ambientale prevista  dal  decreto
legislativo n. 4 del 2008, art. 20. Gli impianti eolici  con  potenza
complessiva inferiore o uguale a 60 kW sono considerati minieolici  e
non sono  assoggettati  alle  procedure  di  valutazione  di  impatto
ambientale, anche  ai  sensi  di  quanto  stabilito  dalla  legge  24
dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), art.  2,
comma 158, lettera g). 
    24. I progetti riportati all'allegato IV del decreto  legislativo
n. 4 del 2008  ricadenti  anche  parzialmente  all'interno  dei  siti
Natura 2000  sono  assoggettati  alla  procedura  di  valutazione  di
impatto ambientale. Nell'art. 48, comma 3, della legge regionale n. 9
del 2006 le parole «di cui  all'art.  31  della  legge  regionale  18
gennaio 1999, n. 1 (legge finanziaria 1999)», sono  sostituite  dalle
seguenti  «relative  alla  verifica  di  assoggettabilita'   e   alla
valutazione di impatto ambientale». 
    25. In  attesa  dell'approvazione  di  una  legge  regionale  che
disciplini in modo organico la materia, l'autorizzazione unica per la
realizzazione e l'esercizio degli impianti di produzione  di  energia
da fonti rinnovabili, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n.  387  (Attuazione  della  direttiva   2001/77/CE   relativa   alla
promozione  dell'energia  elettrica  prodotta  da  fonti  energetiche
rinnovabili nel  mercato  interno  dell'elettricita'),  art.  12,  e'
rilasciata dalle province con decorrenza dall'entrata in vigore della
legge regionale n. 3 del 2008. Il termine massimo per la  conclusione
del relativo procedimento non puo'  essere  superiore  a  centottanta
giorni.