Art. 2.
                     Tipologie degli interventi
    1. Per attuare le finalita' di cui all'art. 1 la Regione promuove
azioni di:
      a) valorizzazione delle strutture culturali e del patrimonio di
interesse  storico  e  artistico  della  citta'  di  Genova, mediante
interventi di recupero e di ammodernamento;
      b)  promozione  culturale  e  turistica al fine di potenziare e
diffondere   l'immagine  di  Genova  e  della  Liguria  in  Italia  e
all'estero.