Art. 2. Tipologie degli interventi 1. Per attuare le finalita' di cui all'art. 1 la Regione promuove azioni di: a) valorizzazione delle strutture culturali e del patrimonio di interesse storico e artistico della citta' di Genova, mediante interventi di recupero e di ammodernamento; b) promozione culturale e turistica al fine di potenziare e diffondere l'immagine di Genova e della Liguria in Italia e all'estero.