Art. 3.
             Interventi di recupero e di ammodernamento
    1.   Gli  interventi  di  cui  all'art. 2,  comma  1  lettera  a)
comprendono  interventi  di  natura  architettonica,  di  adeguamento
funzionale   ed  impiantistico  e  di  allestimento  delle  strutture
culturali  e dei beni immobili di interesse storico e artistico della
citta' di Genova.
    2.   La   Regione   puo'   inoltre  sostenere  progetti  tesi  al
miglioramento  della  fruizione  di  tali  strutture culturali e beni
immobili di interesse storico e artistico, favorendone anche la messa
in  rete,  al  fine  di  ampliare l'accessibilita' dei cittadini e di
incrementare il turismo culturale.
    3.  Per l'attuazione delle finalita' di cui ai commi 1 e 2, entro
il 30 giugno di ogni anno, la giunta regionale approva il piano degli
interventi  contenente proposte progettuali presentate in primo luogo
dal  comune  di  Genova, oltre che da enti pubblici e da associazioni
senza  scopo  di  lucro,  e  determina  per  ogni  progetto l'importo
dell'intervento  regionale sulla base dei preventivi proposti e delle
disponibilita' di bilancio.
    4.  L'intervento  regionale in conto capitale e' concesso, previa
verifica del piano finanziario che documenti la copertura della spesa
complessiva,   per  ciascuno  dei  singoli  progetti  approvati.  Gli
interventi  regionali  possono  essere assegnati anche per opere gia'
avviate al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
    5.  Il  piano  privilegia la realizzazione di interventi omogenei
tra  loro  che  consentano  l'organizzazione in rete dei beni oggetto
dell'intervento  e  allo  stesso  si  applicano le disposizioni sullo
strumento  di  valutazione di efficacia di cui all'art. 8 della legge
regionale   5   aprile   1994,   n.  18  (norme  sulle  procedure  di
programmazione) e successive modificazioni.