Art. 3. Interventi di recupero e di ammodernamento 1. Gli interventi di cui all'art. 2, comma 1 lettera a) comprendono interventi di natura architettonica, di adeguamento funzionale ed impiantistico e di allestimento delle strutture culturali e dei beni immobili di interesse storico e artistico della citta' di Genova. 2. La Regione puo' inoltre sostenere progetti tesi al miglioramento della fruizione di tali strutture culturali e beni immobili di interesse storico e artistico, favorendone anche la messa in rete, al fine di ampliare l'accessibilita' dei cittadini e di incrementare il turismo culturale. 3. Per l'attuazione delle finalita' di cui ai commi 1 e 2, entro il 30 giugno di ogni anno, la giunta regionale approva il piano degli interventi contenente proposte progettuali presentate in primo luogo dal comune di Genova, oltre che da enti pubblici e da associazioni senza scopo di lucro, e determina per ogni progetto l'importo dell'intervento regionale sulla base dei preventivi proposti e delle disponibilita' di bilancio. 4. L'intervento regionale in conto capitale e' concesso, previa verifica del piano finanziario che documenti la copertura della spesa complessiva, per ciascuno dei singoli progetti approvati. Gli interventi regionali possono essere assegnati anche per opere gia' avviate al momento dell'entrata in vigore della presente legge. 5. Il piano privilegia la realizzazione di interventi omogenei tra loro che consentano l'organizzazione in rete dei beni oggetto dell'intervento e allo stesso si applicano le disposizioni sullo strumento di valutazione di efficacia di cui all'art. 8 della legge regionale 5 aprile 1994, n. 18 (norme sulle procedure di programmazione) e successive modificazioni.