Art. 4. Interventi di promozione culturale e turistica 1. Gli interventi di cui all'art. 2 comma 1 lettera b) comprendono azioni promozionali, anche attraverso i media e gli operatori del settore, mirate ad incrementare e consolidare i flussi turistici italiani e stranieri, nonche' iniziative e manifestazioni di notevole rilevanza culturale tese ad evidenziare le caratteristiche e le peculiarita' culturali di Genova e della Liguria, nell'ambito delle finalita' di conoscenza ed integrazione culturale promosse dall'Unione europea. 2. La Regione puo' realizzare gli interventi di cui al comma 1 direttamente o attraverso suoi enti di promozione turistica e le fondazioni partecipate dalla regione stessa, in coordinamento con il comune di Genova.