Art. 4.
           Interventi di promozione culturale e turistica
    1.   Gli   interventi  di  cui  all'art. 2  comma  1  lettera  b)
comprendono  azioni  promozionali,  anche  attraverso  i  media e gli
operatori  del settore, mirate ad incrementare e consolidare i flussi
turistici  italiani  e stranieri, nonche' iniziative e manifestazioni
di    notevole   rilevanza   culturale   tese   ad   evidenziare   le
caratteristiche  e  le  peculiarita'  culturali  di  Genova  e  della
Liguria,  nell'ambito  delle  finalita' di conoscenza ed integrazione
culturale promosse dall'Unione europea.
    2.  La  Regione  puo' realizzare gli interventi di cui al comma 1
direttamente  o  attraverso  suoi  enti  di promozione turistica e le
fondazioni  partecipate dalla regione stessa, in coordinamento con il
comune di Genova.