Art. 5. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni da apportare allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2000: a) prelevamento di L. 500.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9500 "fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, concernenti spese correnti per funzioni normali"; b) prelevamento di L. 1.000.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9530 "fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo"; c) istituzioni del capitolo 3511 "contributi in conto capitale per interventi di recupero e di ammodernamento delle strutture culturali e del patrimonio di interesse storico e artistico della citta' di Genova in occasione dell'evento "Genova citta' eruropea della cultura nel 2004" con lo stanziamento di L. 1.000.000.000 in termini di competenza e di cassa, per le finalita' di cui all'art. 3 della presente legge; d) istituzione del capitolo 3512 "spese per interventi di promozione culturale e turistica in occasione dell'evento "Genova citta' europea della cultura nel 2004" con lo stanziamento di L. 500.000.000 in termini di competenza e di cassa per le finalita' di cui all'art. 4 della presente legge. 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. Il rifinanziamento del capitolo 3511 e' disposto non oltre l'esercizio finanziario relativo all'anno 2003. Il rifinanziamento del capitolo 3512 e' disposto non oltre l'esercizio finanziario relativo all'anno 2004.