Art. 5.
                          Norma finanziaria
    1.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si
provvede  mediante  le seguenti variazioni da apportare allo stato di
previsione della spesa del bilancio per l'anno 2000:
      a) prelevamento di L. 500.000.000 in termini di competenza e di
cassa  dal  capitolo  9500  "fondo occorrente per far fronte ad oneri
dipendenti  da  provvedimenti legislativi in corso, concernenti spese
correnti per funzioni normali";
      b)  prelevamento di L. 1.000.000.000 in termini di competenza e
di  cassa dal capitolo 9530 "fondo occorrente per far fronte ad oneri
dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in
conto   capitale   o  di  investimento  per  ulteriori  programmi  di
sviluppo";
      c)  istituzioni del capitolo 3511 "contributi in conto capitale
per  interventi  di  recupero  e  di  ammodernamento  delle strutture
culturali  e  del  patrimonio  di interesse storico e artistico della
citta'  di  Genova  in  occasione dell'evento "Genova citta' eruropea
della  cultura  nel  2004" con lo stanziamento di L. 1.000.000.000 in
termini  di competenza e di cassa, per le finalita' di cui all'art. 3
della presente legge;
      d)  istituzione  del  capitolo  3512  "spese  per interventi di
promozione  culturale  e  turistica  in occasione dell'evento "Genova
citta'  europea  della  cultura  nel  2004"  con  lo  stanziamento di
L. 500.000.000  in  termini di competenza e di cassa per le finalita'
di cui all'art. 4 della presente legge.
    2.  Agli  oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge
di  bilancio.  Il  rifinanziamento  del capitolo 3511 e' disposto non
oltre    l'esercizio   finanziario   relativo   all'anno   2003.   Il
rifinanziamento  del  capitolo 3512 e' disposto non oltre l'esercizio
finanziario relativo all'anno 2004.