Art. 4. Soggetti destinatari e misure del contributo 1. I contributi sono concessi: a) per le iniziative di cui all'art. 3, lettere a) e b), alle piccole e medie imprese titolari delle attivita' ivi indicate, che posseggano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 (adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individazione di piccole e medie imprese); b) per le iniziative di cui all'art. 3, lettera c), ai consorzi o cooperative di operatori nei quali sia maggioritaria la presenza di imprese turistiche; c) per le iniziative di cui all'art. 3, lettere d) ed e), all'agenzia regionale e alle aziende di promozione turistica. 2. Agli imprenditori e' concesso un contributo pari al 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile, elevato al 60 per cento per i consorzi e le cooperataive ed all'80 per cento per l'agenzia regionale e le aziende di promozione turistica, con un massimo di spesa ammissibile, secondo quanto previsto dall'art. 23.