Art. 4.
            Soggetti destinatari e misure del contributo
    1. I contributi sono concessi:
      a)  per  le iniziative di cui all'art. 3, lettere a) e b), alle
piccole  e  medie  imprese titolari delle attivita' ivi indicate, che
posseggano   i   requisiti   previsti   dal   decreto   del  Ministro
dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato 18 settembre 1997
(adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individazione
di piccole e medie imprese);
      b) per le iniziative di cui all'art. 3, lettera c), ai consorzi
o cooperative di operatori nei quali sia maggioritaria la presenza di
imprese turistiche;
      c)  per  le  iniziative  di  cui  all'art. 3, lettere d) ed e),
all'agenzia regionale e alle aziende di promozione turistica.
    2.  Agli  imprenditori  e'  concesso un contributo pari al 40 per
cento della spesa ritenuta ammissibile, elevato al 60 per cento per i
consorzi  e  le  cooperataive  ed  all'80  per  cento  per  l'agenzia
regionale  e  le  aziende  di promozione turistica, con un massimo di
spesa ammissibile, secondo quanto previsto dall'art. 23.