Art. 10 Gestione e utilizzazione agronomica del digestato 1. Le imprese agricole singole o associate sono tenute alla redazione del Piano di utilizzazione agronomica (PUA) secondo le modalita' di cui alla delibera della Giunta regionale n. 2052/2005; ai fini della corretta redazione del PUA il valore di Azoto del digestato e' desunto dalle analisi di cui all'art. 8, comma 6. Il PUA e' depositato nel registro dell'impianto a chiusura della procedura informatica. 2. Le imprese singole o associate coinvolte nel ciclo di produzione e utilizzazione agronomica del digestato effettuano la comunicazione prevista dalle delibera della Giunta regionale n. 2052/2005 e n. 1492/2006 e redigono i registri di carico e scarico delle materie in entrata ed in uscita all'impianto. 3. La Giunta regionale definisce, con proprio atto, le modalita' e i criteri per la gestione dell'Archivio unico regionale delle comunicazioni e della tenuta dei registri di carico e scarico di cui al comma 2.