Art. 10 
 
          Gestione e utilizzazione agronomica del digestato 
 
    1. Le imprese agricole  singole  o  associate  sono  tenute  alla
redazione del Piano di  utilizzazione  agronomica  (PUA)  secondo  le
modalita' di cui alla delibera della Giunta regionale  n.  2052/2005;
ai fini della corretta redazione del  PUA  il  valore  di  Azoto  del
digestato e' desunto dalle analisi di cui all'art. 8, comma 6. Il PUA
e' depositato nel registro dell'impianto a chiusura  della  procedura
informatica. 
    2.  Le  imprese  singole  o  associate  coinvolte  nel  ciclo  di
produzione e utilizzazione agronomica  del  digestato  effettuano  la
comunicazione prevista  dalle  delibera  della  Giunta  regionale  n.
2052/2005 e n. 1492/2006 e redigono i registri di  carico  e  scarico
delle materie in entrata ed in uscita all'impianto. 
    3. La Giunta regionale definisce, con proprio atto, le  modalita'
e i criteri per  la  gestione  dell'Archivio  unico  regionale  delle
comunicazioni e della tenuta dei registri di carico e scarico di  cui
al comma 2.